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1 · Obiettivi della sessione
Questa sessione da 4 ore analizza tutti i soggetti che compongono il sistema di prevenzione e protezione aziendale, con i rispettivi obblighi, responsabilità e interrelazioni.
Al termine saprai:
- Distinguere obblighi delegabili e non delegabili del datore di lavoro
- Definire il ruolo di dirigente, preposto e lavoratore con i rispettivi obblighi
- Descrivere funzioni, requisiti e nomina di RSPP/ASPP
- Illustrare il ruolo del medico competente e della sorveglianza sanitaria
- Spiegare le prerogative del RLS e la sua relazione con il SPP
- Identificare gli addetti alle emergenze e i loro obblighi formativi
Riferimento normativo principale
D.Lgs. 81/08, Titolo I, Capo III — "Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro" (artt. 17–52)
2 · Il Datore di lavoro: obblighi NON delegabili
Il datore di lavoro è il soggetto apicale del sistema. L'art. 17 individua due obblighi che non possono essere delegati ad altri soggetti, nemmeno attraverso atto formale:
Art. 17 D.Lgs. 81/08 — Obblighi del datore di lavoro non delegabili
a) La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
b) La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Perché non delegabili? Perché sono espressione del potere organizzativo e decisionale che solo il titolare dell'azienda può esercitare. Delegarli a terzi svuoterebbe di contenuto la responsabilità apicale. La Cassazione ha ribadito questo principio in numerose sentenze.
Cass. Pen. Sez. IV, n. 38819/2013
"La valutazione dei rischi e la designazione dell'RSPP sono obblighi personalissimi del datore di lavoro, la cui violazione non può essere giustificata dalla delega conferita ad altri soggetti dell'azienda."
Esempio pratico
In una fabbrica con 200 dipendenti, l'amministratore delegato non ha firmato il DVR e lo ha delegato al direttore di produzione. In caso di infortunio, risponde penalmente l'AD — non il direttore (che risponde invece per i propri obblighi ex art. 18).
3 · Il Datore di lavoro: obblighi delegabili (art. 18)
L'art. 18 elenca gli obblighi che il datore di lavoro condivide con i dirigenti e che possono essere oggetto di delega ex art. 16:
Principali obblighi art. 18 (selezione):
- Nominare il medico competente quando previsto
- Inviare i lavoratori alla sorveglianza sanitaria
- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI
- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento
- Astenersi dall'adibire i lavoratori a mansioni non idonee per motivi di salute
- Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza
- Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi
- Comunicare tempestivamente all'INAIL i dati relativi agli infortuni
- Consultare il RLS nei casi previsti dall'art. 50
Art. 16 D.Lgs. 81/08 — Delega di funzioni
La delega è valida se: risulta da atto scritto con data certa; il delegato è persona idonea; attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica competenza delegata; attribuisce al delegato l'autonomia di spesa necessaria.
4 · Il Dirigente: organizzazione e risorse
Il dirigente, come definito dall'art. 2 lett. d), è il soggetto che riceve e attua le direttive del datore di lavoro in materia di sicurezza:
Art. 18 co. 1 D.Lgs. 81/08 — Obblighi del dirigente
Il dirigente, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, adempie agli stessi obblighi del datore di lavoro di cui alle lettere a)-p) dell'art. 18 co. 1. In caso di omissione, risponde a titolo proprio.
| Aspetto | Contenuto |
| Posizione di garanzia | Il dirigente è "garante" della sicurezza nell'area di sua competenza funzionale |
| Autonomia di spesa | Deve avere potere reale di acquistare DPI, attrezzature, formare personale |
| Organizzazione | Definisce procedure, turni, mansioni tenendo conto dei rischi valutati nel DVR |
| Vigilanza | Controlla che i lavoratori e i preposti applichino le misure di sicurezza |
| Formazione | Verifica che i lavoratori abbiano ricevuto la formazione prevista |
Dirigente di fatto: Chi esercita concretamente funzioni dirigenziali (anche senza il titolo formale) risponde penalmente come dirigente. La Cassazione applica il criterio della "funzione effettiva" non del titolo.
5 · Il Preposto: vigilanza e stop work authority
Art. 19 D.Lgs. 81/08 — Obblighi del preposto (novità D.L. 146/2021, conv. L. 215/2021)
a) Sovrintende e vigila sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.
f-bis) NUOVO: In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompe temporaneamente l'attività e, nel caso in cui la deficienza o il pericolo presentino un rischio serio e grave per la sicurezza, allontana i lavoratori dall'area interessata dandone notizia immediatamente al datore di lavoro e all'RSPP.
Stop Work Authority — Il preposto ora HA L'OBBLIGO di fermare i lavori in caso di rischio serio e grave. Non è più solo una facoltà ma un obbligo sanzionato penalmente in caso di inerzia.
D.L. 146/2021: Ha inasprito le sanzioni per il preposto che non esercita la vigilanza (art. 56 co. 1: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 491 a 1.474 €). La riforma ha anche reso obbligatoria la formazione specifica del preposto con aggiornamento biennale.
6 · RSPP e ASPP: funzione, nomina e requisiti
Il Responsabile e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione svolgono una funzione consultiva e propositiva, non decisionale:
Art. 33 D.Lgs. 81/08 — Compiti del SPP
a) Individuare i fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure per la sicurezza;
b) Elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
c) Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) Proporre i programmi di informazione e formazione;
e) Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza;
f) Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
| Requisito | RSPP | ASPP |
| Formazione | Modulo A + B settore + C (28+12/68+24 h) | Modulo A + B settore (28+12/68 h) |
| Aggiornamento | 40 h ogni 5 anni | 28 h ogni 5 anni |
| Titolo di studio | Diploma scuola sup. o laurea (esoneri parziali per laureati) | Diploma scuola superiore |
| Nomina | Atto scritto del datore di lavoro | Atto scritto del datore di lavoro |
Datore di lavoro RSPP: Il datore di lavoro può svolgere direttamente le funzioni di RSPP nelle aziende fino a 30 dipendenti (alcuni settori: fino a 200 o anche oltre, con Accordo S-R 21/12/2011), dopo aver frequentato il corso specifico.
7 · Il Medico Competente: ruolo e obblighi
Art. 25 D.Lgs. 81/08 — Obblighi del medico competente (selezione)
a) Collabora con il datore di lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione delle misure preventive;
b) Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria;
c) Istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore;
d) Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria;
e) Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari;
l) Partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35.
| Tipo visita | Quando |
| Preventiva | Prima dell'assunzione o cambio mansione |
| Periodica | Cadenza stabilita dal M.C. (min. annuale per alcuni rischi) |
| Su richiesta lavoratore | Se correlata ai rischi lavorativi |
| A seguito di assenza per malattia | Oltre 60 giorni continuativi |
| All'atto della cessazione del rapporto | Per esposizioni a cancerogeni/biologici |
Giudizio di idoneità (art. 41 co. 6): Il medico competente esprime giudizio di idoneità, idoneità con limitazioni, idoneità con prescrizioni, inidoneità temporanea o permanente. Il datore di lavoro ne adotta le misure indicate. Il lavoratore può ricorrere entro 30 giorni.
8 · Il RLS: elezione, formazione e prerogative
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è il soggetto eletto o designato dai lavoratori per rappresentarli in materia di salute e sicurezza:
Art. 47 D.Lgs. 81/08 — Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. — Co. 1
Numero minimo: 1 RLS fino a 200 lavoratori; 3 RLS da 201 a 1.000; 6 RLS oltre 1.000.
Prerogative del RLS (art. 50):
- Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni
- È consultato preventivamente e tempestivamente sulla valutazione dei rischi, individuazione, programmazione e verifica delle misure di prevenzione
- Riceve le informazioni e documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure preventive
- Riceve una formazione adeguata comunque non inferiore a 32 ore (aziende fino a 50 dip.) o 40 ore (oltre 50 dip.)
- Fa ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenzione siano inadeguate
- Non può subire pregiudizio per l'attività svolta nell'espletamento del proprio ruolo
RLST — Rappresentante Territoriale
Nelle aziende fino a 15 lavoratori dove non si eleggono RLS interni, le funzioni sono svolte dal
RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale), designato dalle organizzazioni sindacali territoriali.
9 · I Lavoratori: diritti e obblighi (art. 20)
Art. 20 D.Lgs. 81/08 — Obblighi dei lavoratori
Co. 1: Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
Co. 2 (selezione):
a) Contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza;
b) Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti;
c) Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro;
d) Utilizzare i DPI messi a loro disposizione;
e) Segnalare immediatamente al datore di lavoro o al preposto condizioni di pericolo;
f) Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza;
g) Non compiere operazioni che possano mettere in pericolo propria o altrui sicurezza.
Obbligo di segnalazione (art. 20 co. 2 lett. e): Il lavoratore che non segnala una situazione di pericolo conosciuta può essere sanzionato (art. 59 co. 1 lett. a): sanzione amministrativa da 50 a 300 €) e concorre nella responsabilità civile per eventuali danni a terzi.
10 · Diritti dei lavoratori: informazione e formazione
| Diritto | Riferimento | Contenuto |
| Informazione | Art. 36 | Rischi per la salute e sicurezza, misure di prevenzione, procedure di emergenza, identità del SPP e del MC |
| Formazione | Art. 37 | Formazione sufficiente ed adeguata; deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori |
| Addestramento | Art. 37 co. 5 | Obbligatorio per DPI di 3° categoria e per attrezzature che richiedono conoscenze particolari |
| Consultazione | Art. 29 co. 2 | Il datore di lavoro consulta il RLS in occasione della valutazione dei rischi |
| Ricorso | Art. 20 co. 2 lett. f) | Può fare ricorso all'Autorità competente (ASL, ITL) se ritiene le misure inadeguate |
Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori
Formazione generale: 4 ore (tutti i settori) + formazione specifica: da 4 a 12 ore in base alla classe di rischio (basso/medio/alto). Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni. Dirigenti: 16 ore + 6 ore ogni 5 anni.
E-learning: Ammesso solo per la formazione generale e per alcuni moduli specifici a basso rischio, non per la parte pratica/dimostrativa.
11 · Addetti alle emergenze: primo soccorso e antincendio
Art. 18 co. 1 lett. b) e art. 43 D.Lgs. 81/08
Il datore di lavoro designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
| Addetto | Formazione richiesta | Riferimento |
Primo soccorso — Gr. A (aziende a rischio elevato: cod. ATECO specifici, ≥5 dip.) | 16 ore (12 teoria + 4 pratica) + 6 ore aggiorn. ogni 3 anni | D.M. 388/2003 |
Primo soccorso — Gr. B e C (aziende a rischio medio-basso) | 12 ore (8+4) + 4 ore aggiorn. ogni 3 anni | D.M. 388/2003 |
| Antincendio — Basso rischio | 4 ore (teoria + pratica) | D.M. 10/03/1998 + Accordo S-R 2012 |
| Antincendio — Medio rischio | 8 ore | D.M. 10/03/1998 |
| Antincendio — Alto rischio | 16 ore | D.M. 10/03/1998 |
Nuovo Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3/8/2015): Ha introdotto un approccio prestazionale alla sicurezza antincendio. Il D.M. 10/3/1998 rimane il riferimento per la formazione degli addetti antincendio fino all'aggiornamento del decreto.
12 · La riunione periodica (art. 35)
Art. 35 D.Lgs. 81/08 — Riunione periodica
Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il SPP, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano: il datore di lavoro o un suo rappresentante, il RSPP, il medico competente ove nominato, il RLS.
Oggetto della riunione (art. 35 co. 1):
- Il documento di valutazione dei rischi
- L'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e professionali
- I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei DPI
- I programmi di informazione e formazione dei dirigenti, preposti e lavoratori
Verbale della riunione
La riunione deve essere verbalizzata. Il verbale, firmato da tutti i partecipanti, è conservato in azienda e consegnato al RLS. È un documento ispettivo fondamentale che l'Ispettorato del Lavoro richiede in caso di controllo.
13 · Il sistema delle relazioni: schema sinottico
I soggetti del SPP non operano in modo isolato ma in un sistema di relazioni reciproche obbligatorie:
| Relazione | Obbligo | Art. |
| DL → RSPP | Designazione, informazioni e risorse per svolgere il ruolo | 17, 31 |
| DL → MC | Nomina, informazioni sui rischi, accesso ai luoghi di lavoro | 18, 39 |
| DL → RLS | Consultazione preventiva, informazioni, documentazione, formazione | 50, 18 |
| RSPP → DL | Proposte di misure preventive, programmi formativi, aggiornamento DVR | 33 |
| MC → SPP | Collaborazione alla VR, dati aggregati statistici anonimi | 25 lett. a), l) |
| RLS → SPP | Può chiedere riunione, segnala rischi, partecipa alla VR | 50 |
| Preposto → DL | Segnala deficienze, interrompe lavori (pericolo grave), allontana lavoratori | 19 |
| Lavoratore → Preposto/DL | Segnala pericoli, non rimuove protezioni, usa DPI | 20 |
Principio di consultazione preventiva: Il RLS deve essere consultato prima della definizione delle misure (non dopo). La Cassazione ha più volte sanzionato aziende che consultavano il RLS a DVR già firmato.