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1 · Obiettivi della sessione
Questa sessione da 4 ore copre i principi fondamentali di prevenzione tecnica e igiene industriale: agenti fisici, chimici, biologici, segnaletica, luoghi di lavoro, movimentazione carichi e videoterminali.
Al termine saprai:
- Descrivere i principali agenti fisici e i relativi valori limite normativi
- Applicare la classificazione CLP/GHS agli agenti chimici e leggere una SDS
- Distinguere i 4 gruppi di agenti biologici e le relative misure di contenimento
- Interpretare la segnaletica di sicurezza (All. XXV D.Lgs. 81/08)
- Identificare i requisiti minimi dei luoghi di lavoro (Titolo II)
- Applicare il metodo NIOSH per la valutazione MMC
- Conoscere la normativa sui videoterminali (Titolo VII)
Riferimenti normativi principali
D.Lgs. 81/08 Titoli II, VI, VII, VIII, IX, X + Reg. CE 1272/2008 (CLP) + Reg. CE 1907/2006 (REACH)
2 · Agenti fisici: rumore — valori limite e misure
Titolo VIII, Capo II D.Lgs. 81/08 (artt. 187–198) — Rumore
Recepisce la Direttiva 2003/10/CE. Si applica alle attività lavorative in cui i lavoratori sono o possono essere esposti a rischio derivante dall'esposizione al rumore durante il lavoro.
| Valore | Soglia LEX,8h | Picco Lpeak | Obblighi |
| Valore azione inferiore | 80 dB(A) | 135 dB(C) | DPI a disposizione, informazione, formazione, sorveglianza sanitaria su richiesta |
| Valore azione superiore | 85 dB(A) | 137 dB(C) | Obbligo uso DPI, sorveglianza sanitaria, segnaletica, misure tecniche prioritarie |
| Valore limite | 87 dB(A) | 140 dB(C) | Non superabile — se superato: immediata cessazione esposizione |
Gerarchia interventi per rumore (art. 192):
- 1° Misure tecniche: macchine silenziose, incapsulamenti, pannelli fonoassorbenti
- 2° Misure organizzative: rotazione lavoratori, riduzione tempi esposizione
- 3° DPI uditivi (tappi, cuffie) — solo come completamento
Attenuazione DPI uditivi
L'efficacia reale dei DPI uditivi va verificata con il metodo H-M-L (EN ISO 4869-2) o SNR. Un lavoratore a 92 dB(A) con cuffie SNR=20 dB è esposto effettivamente a 72 dB(A) — sotto la soglia di azione inferiore. Il dB(A) all'orecchio non deve superare 87 dB.
3 · Agenti fisici: vibrazioni, microclima, radiazioni
| Agente fisico | Riferimento | Parametri chiave |
| Vibrazioni mano-braccio (HAV) | Titolo VIII, Capo III, art. 201 | A(8): valore azione 2,5 m/s²; valore limite 5 m/s² |
| Vibrazioni corpo intero (WBV) | Art. 201 | A(8): valore azione 0,5 m/s²; valore limite 1,15 m/s² |
| Microclima | Titolo VIII, Capo I; allegato XXXIII | Temperatura, umidità relativa, velocità aria, temperatura radiante; indici WBGT, PMV-PPD |
| Radiazioni ottiche artificiali (ROA) | Titolo VIII, Capo V (artt. 213-218) | Laser, UV industriali, IR; valori limite in allegato XXXVII |
| Campi elettromagnetici (CEM) | Titolo VIII, Capo IV (artt. 206-212) | Valori limite esposizione e valori di azione (all. XXXVI) — Dir. 2013/35/UE |
Strumenti di misura:
- Rumore: fonometro integratore classe 1 (IEC 61672) + dosimetro personale
- Vibrazioni: accelerometro triassiale (EN ISO 5349-1 per HAV, ISO 2631-1 per WBV)
- Microclima: termometro globo, igrometro, anemometro
Sorveglianza sanitaria: Obbligatoria quando il lavoratore supera i valori di azione per HAV, WBV, rumore, CEM, ROA. Il medico competente stabilisce la periodicità delle visite (di norma annuale).
4 · Agenti chimici: classificazione CLP/GHS
Regolamento CE 1272/2008 (CLP) — Classification, Labelling and Packaging
Recepisce il sistema GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) delle Nazioni Unite. In vigore per sostanze dal 1/12/2010, per miscele dal 1/6/2015. Abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE.
| Pittogramma GHS | Classe di pericolo | Esempi |
| GHS01 — Bomba esplodente | Esplosivi, perossidi organici, sostanze autoreattive | TNT, perossido di benzoile |
| GHS02 — Fiamma | Infiammabili (gas, liquidi, solidi), piroforici, autoreattivi | Acetone, etanolo, idrogeno |
| GHS03 — Fiamma su cerchio | Ossidanti (gas, liquidi, solidi) | Ozono, perossido di idrogeno >60% |
| GHS04 — Bombola gas | Gas compressi, disciolti, liquefatti, refrigerati | CO₂, azoto liquido, acetilene |
| GHS05 — Corrosione | Corrosivi per metalli, corrosivi per la pelle, lesioni oculari gravi | Acido solforico, soda caustica |
| GHS06 — Teschio | Tossicità acuta (cat. 1-3) per ingestione/inalazione/cute | Metanolo, cianuro di idrogeno |
| GHS07 — Punto esclamativo | Irritanti, sensibilizzanti cutanei, tossicità acuta cat. 4 | Xilene, idrossido di sodio diluito |
| GHS08 — Pericolo per la salute | Cancerogeni, mutageni, tossici riproduttivi, sensibilizzanti respiratori, STOT | Benzene, amianto, silice cristallina |
| GHS09 — Ambiente | Pericolosi per l'ambiente acquatico | Tributiltina, nichel solfato |
Frasi H (Hazard) e P (Precautionary): Sostituiscono le vecchie frasi R e S. H340 = può provocare alterazioni genetiche; H350 = può provocare il cancro; H360 = può nuocere alla fertilità o al feto.
5 · La scheda dati di sicurezza (SDS) e i VLE
Regolamento CE 1907/2006 (REACH) — allegato II (aggiornato Reg. UE 2020/878)
La scheda dati di sicurezza (Safety Data Sheet, SDS) deve essere fornita dal fornitore a qualsiasi utilizzatore professionale. È strutturata in 16 sezioni obbligatorie.
| Sezione SDS | Contenuto chiave per la sicurezza |
| 1. Identificazione | Nome prodotto, usi, fornitore, numero emergenza |
| 2. Identificazione pericoli | Classificazione CLP, pittogrammi, frasi H e P |
| 4. Misure primo soccorso | Procedure per inalazione, contatto cutaneo/oculare, ingestione |
| 7. Manipolazione e stoccaggio | Precauzioni, condizioni di stoccaggio, incompatibilità |
| 8. Controllo esposizione/protezione | VLE (Valori Limite di Esposizione) — All. XXXVIII D.Lgs. 81/08; TLV-TWA/STEL/Ceiling (ACGIH); DPI raccomandati |
| 11. Informazioni tossicologiche | LD50, LC50, cancerogenicità, mutagenicità, tossicità riproduttiva |
| 15. Informazioni normative | Classificazione REACH, autorizzazioni/restrizioni |
VLE-TWA: Valore limite di esposizione come media ponderata su 8 ore (Time Weighted Average). VLE-STEL: limite per esposizioni brevi (15 minuti, max 4 volte/turno). I VLE italiani sono nell'All. XXXVIII D.Lgs. 81/08.
6 · Agenti biologici: gruppi e misure di contenimento
Titolo X D.Lgs. 81/08, artt. 266–286 + Allegato XLVI
Gli agenti biologici sono classificati in 4 gruppi in base alla loro pericolosità, alla disponibilità di profilassi efficace e alla curabilità dell'infezione:
| Gruppo | Caratteristiche | Esempi | Contenimento |
| Gruppo 1 | Bassa probabilità di causare malattie; non trasmissibile alla comunità | Lactobacillus, Saccharomyces | Misure igienico-sanitarie standard |
| Gruppo 2 | Può causare malattia; disponibile profilassi/cura efficace; rischio diffusione limitato | Hepatitis B virus, Staphylococcus aureus, Legionella | Livello 2 — Biosafety Level 2 (BSL-2) |
| Gruppo 3 | Grave malattia per l'uomo; può diffondersi; profilassi/terapia disponibile | M. tuberculosis, HIV, Hep. C, SARS-CoV-2 | Livello 3 — BSL-3 (pressione negativa, filtri HEPA) |
| Gruppo 4 | Grave malattia; alta trasmissibilità; nessuna profilassi/terapia efficace | Virus Ebola, Marburg, Lassa fever | Livello 4 — BSL-4 (tuta pressurizzata, isolamento totale) |
Lavoratori a rischio biologico: Sanitari, lavoratori delle fognature, macelli, laboratori, agricoltori. Obbligo di VR specifica (art. 271), registro degli esposti (gruppo 3 e 4), vaccinazione ove disponibile ed efficace (art. 279).
Legionella: Gruppo 2 — presente negli impianti idrici, torri evaporative, impianti di condizionamento. Obbligo di piano di controllo e manutenzione (Circolare Min. Salute 2000 + Linee guida ISS 2015).
7 · Segnaletica di sicurezza: D.Lgs. 81/08 Titolo V e All. XXV
Titolo V D.Lgs. 81/08, artt. 161–166 + Allegati XXIV–XXXII
Recepisce la Direttiva 92/58/CEE. Il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro.
| Tipo | Forma | Colore | Significato | Esempi |
| Divieto | Rotondo | Bianco / bordo e barra rossa | Comportamento vietato | Vietato fumare, vietato accesso |
| Avvertimento | Triangolare | Giallo / bordo e simbolo nero | Pericolo o rischio | Alta tensione, sostanze corrosive |
| Prescrizione | Rotondo | Azzurro / simbolo bianco | Comportamento obbligatorio | Usare casco, usare DPI |
| Salvataggio/soccorso | Quadrato o rettangolare | Verde / simbolo bianco | Via di fuga, pronto soccorso | Uscita di emergenza, doccia sicurezza |
| Antincendio | Quadrato o rettangolare | Rosso / simbolo bianco | Attrezzature antincendio | Estintore, idrante, manichetta |
Segnaletica luminosa e acustica (All. XXIX): I segnali luminosi devono avere intensità superiore al livello di illuminazione ambiente. I segnali acustici devono avere livello sonoro superiore al rumore di fondo. I cartelli sono mantenuti puliti, visibili, periodicamente controllati.
8 · Luoghi di lavoro: requisiti minimi (Titolo II)
Titolo II D.Lgs. 81/08, artt. 62–68 + Allegato IV — Luoghi di lavoro
Art. 63: I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV. Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute.
| Requisito | Allegato IV ref. | Valori minimi |
| Altezza locali | All. IV pt. 1.2 | Min 3,0 m (nuovi edifici); 2,7 m esistenti (deroga su ass. ASL) |
| Superficie per lavoratore | All. IV pt. 1.2 | Min 2 m² per lavoratore (per aree di lavoro sedentario) |
| Cubatura per lavoratore | All. IV pt. 1.2 | Min 10 m³ per lavoratore (uffici e lavori sedentari) |
| Illuminazione | All. IV pt. 1.10 | Preferibilmente naturale; artificiale idonea per le lavorazioni specifiche (UNI EN 12464-1) |
| Vie di circolazione | All. IV pt. 1.4 | Larghezza min: pedoni 0,80 m; carrelli elevatori 1,0 m + larghezza veicolo per lato |
| Porte di emergenza | All. IV pt. 1.5 | Aprono verso l'esterno; non chiuse a chiave; segnalate; numero adeguato alla capacità del locale |
| Temperatura | All. IV pt. 1.9 | 18–22 °C per lavoro sedentario; 14–16 °C per lavoro fisico intenso |
Luoghi di lavoro temporanei nei cantieri
Per i cantieri (Titolo IV) i requisiti minimi sono ridotti e adattati alla temporaneità: baraccamenti prefabbricati, spogliatoi, servizi igienici mobili, area refezione. Ma l'obbligo di igiene e sicurezza rimane pieno.
9 · Movimentazione manuale dei carichi: Titolo VI e NIOSH
Titolo VI D.Lgs. 81/08, artt. 167–171 + Allegati XXXIII e XXXIV
Si intende per movimentazione manuale dei carichi le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, compreso il sollevamento, la messa in posa, la spinta, la trazione, il porto o lo spostamento di un carico.
Peso di riferimento (valori guida — All. XXXIII):
| Lavoratore | Peso massimo (senza fattori correttivi) |
| Maschio adulto (18–45 anni) | 25 kg (sollevamento in condizioni ideali) |
| Femmina adulta | 20 kg |
| Giovani (15–18 anni) | 20 kg maschi; 15 kg femmine |
| Over 45 anni | Riduzione suggerita del 10–15% |
Metodo NIOSH (equazione rivista 1994):
Peso Limite Raccomandato (PLR) = PC × HM × VM × DM × AM × FM × CM
Dove: PC=23 kg (peso costante); HM=fattore orizzontale; VM=fattore verticale; DM=fattore distanza; AM=fattore asimmetria; FM=fattore frequenza; CM=fattore presa.
Indice di Sollevamento (IS) = Peso effettivo / PLR
IS ≤ 1 = accettabile; 1<IS≤3 = da ridurre; IS >3 = inaccettabile — intervento immediato.
Traino e spinta: Valutazione con metodo SNOOK e CIRIELLO (tabelle all. XXXIV) per le forze iniziali e di mantenimento. La forza di avvio non deve superare valori di accettabilità al 90% della popolazione.
10 · Videoterminali: Titolo VII e tutele specifiche
Titolo VII D.Lgs. 81/08, artt. 172–179 — Attrezzature munite di videoterminali
Art. 173 lett. c): "lavoratore" come qualsiasi lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 175.
| Aspetto | Obbligo normativo |
| Pause (art. 175) | 15 minuti ogni 2 ore di lavoro continuativo al videoterminale (o lavoro alternativo equivalente) |
| Sorveglianza sanitaria | Visita oculistica alla assunzione, poi ogni 2 anni (over 50: annuale); esame della vista, della postura, del rachide |
| Occhiali correttivi (art. 177) | Se sorveglianza evidenzia necessità, il datore di lavoro fornisce dispositivi speciali di correzione visiva a spese proprie |
| Postazione (All. XXXIV) | Schermo regolabile, tastiera e mouse su piano separato, seduta ergonomica regolabile, illuminazione 300–500 lux, assenza riflessi |
| Formazione | Informazione sui rischi oculari e muscolo-scheletrici, corretta postura, organizzazione del lavoro |
Smart working e videoterminali
I lavoratori in smart working sono soggetti alle stesse tutele del Titolo VII. Il datore di lavoro deve verificare (con informativa o sopralluogo) che la postazione domestica rispetti i requisiti dell'All. XXXIV D.Lgs. 81/08. L. 81/2017 regola il telelavoro agile.
11 · Agenti chimici: valutazione del rischio (Titolo IX Capo I)
Art. 223 D.Lgs. 81/08 — Valutazione del rischio da agenti chimici
Il datore di lavoro determina se esistono agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta i rischi per la salute e la sicurezza [...] con particolare riferimento a: proprietà pericolose, informazioni sulla salute e sicurezza (SDS), livello, tipo e durata dell'esposizione, valori limite, effetto delle misure preventive.
| Livello di rischio | Criterio | Obblighi |
| Rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute | Esposizione << VLE; breve durata; quantità ridotte; sostanze non cancerogene cat. 1A/1B | Solo misure igieniche generali; nessun monitoraggio biologico obbligatorio |
| Rischio non basso | Esposizione vicina o superiore ai VLE; durata significativa; cancerogeni, mutageni | Sostituzione/riduzione; sistemi chiusi; aspirazione localizzata; sorveglianza sanitaria; registro esposti; monitoraggio ambientale periodico |
Agenti cancerogeni e mutageni (Titolo IX Capo II, art. 233–245):
Principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable). Nessun valore soglia sicuro. Registro degli esposti tenuto 40 anni. Sorveglianza sanitaria anche dopo cessazione esposizione.
Allegato XLII: elenco sostanze cancerogene con valori limite vincolanti (benzene: VLBio 25 µg/l; cloruro di vinile monomero: 1 ppm TWA).
12 · I DPI: classificazione e obblighi d'uso
Titolo III Capo II D.Lgs. 81/08, artt. 74–79 + All. VIII + Reg. UE 2016/425
Art. 74: Per dispositivo di protezione individuale si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
| Categoria DPI | Rischi coperti | Marcatura CE |
| 1° categoria | Rischi minimi (guanti da giardinaggio, occhiali sole) | CE + autodichiarazione fabbricante |
| 2° categoria | Rischi medi non eseguiti da cat. 1 o 3 (caschi, guanti meccanici, scarpe di sicurezza) | CE + esame tipo (organismo notificato) |
| 3° categoria | Rischi mortali o lesioni gravi irreversibili (protezione vie respiratorie, caduta dall'alto, agenti chimici, elettricità) | CE + esame tipo + sorveglianza produzione (sorveglianza annuale) |
DPI di 3° categoria — obbligo di addestramento specifico (art. 77 co. 5): L'addestramento è obbligatorio e va registrato. L'uso scorretto di imbracatura anticaduta o autorespiratore può essere più pericoloso del non utilizzo.
Manutenzione DPI (art. 77 co. 4): Il datore di lavoro assicura le condizioni igieniche adeguate, la riparazione e la sostituzione tempestiva dei DPI deteriorati. I DPI monouso vanno sostituiti dopo ogni uso.
13 · Riepilogo sessione 4 e fine Modulo A (sessioni 1–4)
I punti chiave della Sessione 4:
- Rumore: tre soglie 80/85/87 dB(A) con obblighi crescenti; priorità alle misure tecniche
- CLP/GHS: 9 pittogrammi, frasi H sostituiscono le frasi R — leggere la SDS sezione 8 per i VLE
- Agenti biologici: 4 gruppi, misure di contenimento BSL-1→4; Legionella gruppo 2
- Segnaletica: 5 famiglie (divieto rosso, avvertimento giallo, prescrizione blu, salvataggio verde, antincendio rosso)
- NIOSH: IS ≤ 1 accettabile; solo ultimo ricorso i DPI per MMC (tutela lombare)
- VDT: 20 h/sett = lavoratore videoterminale; pausa 15' ogni 2h; visita oculistica biennale
Panoramica del Modulo A — 28 ore, 7 sessioni
- Sessione 1 (4h): Sistema legislativo — dal DPR 547/55 al D.Lgs. 81/08
- Sessione 2 (4h): Soggetti del SPP — DL, dirigente, preposto, RSPP, MC, RLS
- Sessione 3 (4h): Valutazione dei rischi — DVR, DUVRI, POS/PSC, metodologie
- Sessione 4 (4h): Prevenzione tecnica — agenti fisici, chimici, biologici, MMC, VDT
- Sessioni 5–7: Gestione emergenze; sistemi di gestione SSL; comunicazione e formazione