🦺 RSPP/ASPP MOD.A · Sess. 5/7
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Modulo A — DPI e Attrezzature · Sessione 5 di 7

Auto va avanti da sola. Stop ferma voce e avanzamento quando devi spiegare tu.

1 · Obiettivi della sessione

Questa sessione da 4 ore tratta i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e le attrezzature di lavoro, due pilastri operativi del sistema di prevenzione disciplinati dal Titolo III del D.Lgs. 81/08 e dal Regolamento UE 2016/425.

Al termine saprai:
  • Classificare i DPI nelle categorie I, II, III del Reg. UE 2016/425
  • Applicare gli obblighi del datore di lavoro ex artt. 74-79 D.Lgs. 81/08
  • Selezionare il DPI corretto dai rischi residui del DVR
  • Gestire le verifiche periodiche delle attrezzature (All. VII)
  • Applicare la procedura LOTO (lockout/tagout)
  • Organizzare la sicurezza dei lavori in quota ex artt. 105-114
Riferimenti normativi principali D.Lgs. 81/08 Titolo III artt. 69-87 — Reg. UE 2016/425 (DPI) — D.M. 11/04/2011 (verifiche periodiche) — D.Lgs. 81/08 artt. 105-114 (lavori in quota)

2 · DPI: definizione e quadro normativo

Art. 74 D.Lgs. 81/08 — Definizione di DPI "Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo."
Non sono DPI (art. 74 co. 2):
  • Indumenti da lavoro ordinari non destinati a proteggere da rischi
  • Attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio
  • DPI delle forze armate e di polizia
  • Mezzi di trasporto su strada
  • Impianti sportivi
  • Materiale di autodifesa
Doppio regime normativo: I DPI sono disciplinati sia dal D.Lgs. 81/08 (obblighi di utilizzo e fornitura) sia dal Reg. UE 2016/425 (progettazione, fabbricazione, immissione in commercio). Il RSPP deve conoscere entrambi.

3 · Regolamento UE 2016/425: categorie di DPI

Il Regolamento UE 2016/425 del 9 marzo 2016 (in vigore dal 21/04/2019) ha sostituito la Direttiva 89/686/CEE e classifica i DPI in tre categorie in base al livello di rischio:

CategoriaRischi copertiEsempiValutazione conformità
I — Rischi minimiRischi superficiali (abrasioni lievi, calore superficiale, raggi UV naturali)Guanti da giardinaggio, occhiali da sole, creme solariAutocertificazione del fabbricante
II — Rischi intermediRischi che non rientrano in cat. I e IIICaschi, guanti antitaglio, scarpe antinfortunistiche S1-S3, otoprotettoriEsame UE del tipo (organismo notificato)
III — Rischi letali o irreversibiliCadute dall'alto, sostanze chimiche cancerogene, atmosfere IDLH, calore intenso, radiazioni ionizzanti, elettricitàImbracature, autorespiratori, tute CBRN, DPI per saldatori, DPI elettriciEsame UE tipo + Sorveglianza produzione (mod. C/D/E)
Marcatura CE: Tutti i DPI devono recare la marcatura CE. Per cat. III viene indicato anche il numero dell'organismo notificato (es. CE 0086).

4 · Obblighi del datore di lavoro (artt. 74-79)

Art. 77 D.Lgs. 81/08 — Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro: destina i DPI a uso personale; fornisce informazioni sulle misure igieniche; assicura la manutenzione e la sostituzione; acquisisce la disponibilità dei lavoratori a indossarli; garantisce la formazione e l'addestramento; individua le condizioni d'uso tramite il DVR.
ObbligoRiferimentoContenuto
Fornire DPI idoneiArt. 76DPI adeguati ai rischi, non ingombranti, conformi Reg. UE 2016/425
Informazione e formazioneArt. 77 co. 1 lett. h)Rischi protetti, uso corretto, igiene, manutenzione
AddestramentoArt. 77 co. 5Obbligatorio per DPI cat. III e per otoprotettori
ManutenzioneArt. 77 co. 4Pulizia, riparazione, sostituzione (registrazione)
Consultare RLSArt. 50 co. 1 lett. b)Scelta dei DPI deve coinvolgere il RLS
Sanzione: Mancata fornitura DPI → arresto da 2 a 4 mesi o ammenda (art. 87 D.Lgs. 81/08).

5 · Selezione dei DPI: dal DVR alla scheda tecnica

La scelta del DPI corretto è un processo rigoroso che si integra con la valutazione dei rischi:

Processo di selezione DPI (art. 79)
  1. Identificare il rischio residuo dal DVR (dopo misure collettive)
  2. Stabilire le caratteristiche necessarie del DPI (norma EN di riferimento)
  3. Confrontare con i DPI disponibili sul mercato (schede tecniche, marcatura CE)
  4. Verificare l'ergonomia: il DPI non deve aumentare altri rischi
  5. Consultare i lavoratori e il RLS nella scelta
  6. Documentare la scelta nel DVR o in allegato
RischioDPI tipicoNorma EN
Caduta oggettiCasco industrialeEN 397
Rumore > 85 dB(A)Cuffie/tappi auricolariEN 352-1/2/3
Agenti chimiciMaschere FFP2/FFP3, tuteEN 149, EN 14605
Caduta dall'altoImbracatura + assorbitoreEN 361, EN 355
Rischio elettricoGuanti dielettici, scarpeEN 60903, EN 50321
Calore/fiammeIndumenti ignifughiEN ISO 11612
Vita utile del DPI: Ogni DPI ha una data di scadenza o un numero massimo di cadute/impatti (imbracatura). Il RSPP deve verificare periodicamente l'efficacia e la scadenza dei DPI in dotazione.

6 · Attrezzature di lavoro: Titolo III artt. 69-73

Art. 69 D.Lgs. 81/08 — Definizioni Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.
Obblighi fondamentali (art. 70-73):
  • Art. 70: Attrezzature idonee al lavoro, CE ove previsto (Dir. Macchine 2006/42/CE)
  • Art. 71 co. 1: Il datore di lavoro garantisce uso corretto e manutenzione
  • Art. 71 co. 7: Verifiche periodiche obbligatorie (All. VII)
  • Art. 71 co. 8: Interventi di manutenzione registrati su apposito registro
  • Art. 73: Informazione, formazione e addestramento per l'uso delle attrezzature
Art. 71 co. 4 lett. a): Le attrezzature costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza dell'allegato V.

7 · Verifiche periodiche: Allegato VII e D.M. 11/04/2011

Il D.M. 11 aprile 2011 (e successive circolari INAIL) disciplina le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro previste dall'art. 71 co. 11 e dall'Allegato VII del D.Lgs. 81/08:

AttrezzaturaPrima verificaPeriodicità successiveSoggetto verificatore
Gru a torreINAIL (60 gg)Ogni 2 anniASL/ARPA o soggetto abilitato
Gru mobile e su autocarroINAIL (60 gg)Ogni 4 anniASL/ARPA o soggetto abilitato
Ponti sviluppabili (PLE)INAIL (60 gg)Ogni 2 anniASL/ARPA o soggetto abilitato
Carrelli elevatori (furk)INAIL (60 gg)Ogni 2 anniASL/ARPA o soggetto abilitato
Apparecchi di sollevamento non mobili > 200 kgINAIL (60 gg)Ogni annoASL/ARPA o soggetto abilitato
Recipienti in pressioneINAIL (60 gg)Ogni 5-10 anniASL/ARPA o soggetto abilitato
Procedura: Il datore di lavoro invia richiesta di prima verifica a INAIL entro 30 giorni dalla messa in servizio. Se INAIL non interviene entro 60 gg, può essere sostituito da soggetti abilitati dal Ministero del Lavoro (elenco pubblicato su G.U.).

8 · Registro di manutenzione e LOTO

Art. 71 co. 9 D.Lgs. 81/08 — Registro di controllo "Qualora le attrezzature di lavoro [...] siano messe a disposizione di più lavoratori, il datore di lavoro provvede affinché esse siano tenute in buono stato di conservazione, di efficienza e di sicurezza, tramite idonea manutenzione."

Il registro di manutenzione deve riportare: data intervento, tipo di intervento, risultato, firma del manutentore. È parte del fascicolo tecnico dell'attrezzatura.

Procedura LOTO — Lockout/Tagout (ISO/IEC 60079)
Passi fondamentali:
  1. Notificare tutti i lavoratori interessati della manutenzione in corso
  2. Spegnere la macchina seguendo la procedura prevista
  3. Isolare tutte le fonti di energia (elettrica, pneumatica, idraulica, meccanica)
  4. Bloccare con lucchetto personale ogni dispositivo di isolamento
  5. Cartellino (TAG) su ogni lucchetto con nome operatore e data
  6. Scaricare l'energia residua (condensatori, molle, pressione, gravità)
  7. Verificare l'azzeramento dell'energia prima di iniziare il lavoro
  8. Al termine: ripristino nell'ordine inverso
Regola aurea LOTO: Ogni operatore che lavora sulla macchina appone il proprio lucchetto personale. La macchina può ripartire solo quando tutti i lucchetti sono rimossi dai rispettivi proprietari.

9 · Lavori in quota: artt. 105-114 D.Lgs. 81/08

Art. 107 D.Lgs. 81/08 — Definizione di lavoro in quota "Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile."

Il datore di lavoro deve applicare la gerarchia delle misure di prevenzione per il rischio di caduta dall'alto:

Gerarchia misure caduta (art. 111):
  • 1° — Eliminazione: lavori dal basso, mezzi meccanici
  • 2° — Protezione collettiva: parapetti, reti di sicurezza (UNI EN 1263), ponteggi fissi
  • 3° — Protezione individuale: DPI anticaduta cat. III (imbracature EN 361, cordini EN 354/355)
AttrezzaturaNormativaRequisiti principali
Trabattello (ponteggio mobile)UNI EN 1004, Circ. Min. 149/85H max 12 m, piano di lavoro con parapetto, base stabilizzata
Scala portatileArt. 113, D.Lgs. 81/08; UNI EN 131Max 3 persone, 15° inclinazione, bloccaggio piedi e testa
PLE (Piattaforma aerea)UNI EN 280Operatore certificato (Acc. S-R 22/2/2012), verifica periodica biennale
Linea vita orizzontaleUNI EN 795 classe CAncoraggio certificato, min 1 kN per operatore, distanza caduta libera

10 · Scale portatili: norme specifiche

Art. 113 D.Lgs. 81/08 — Scale portatili Le scale portatili devono essere costruite conformemente alla norma tecnica applicabile. Il datore di lavoro provvede affinché esse siano: utilizzate in modo da garantire la stabilità; impiegate per salire o scendere e non come piano di lavoro prolungato.
Regole pratiche per le scale (UNI EN 131 + circolari)
  • Angolo di inclinazione: 75° ± 5° (rapporto 1:4 = per ogni 4 m di altezza, 1 m di base)
  • Sporgenza in alto di almeno 1 m oltre il piano di sbarco
  • Fissaggio in sommità o trattenuta al piede da un secondo lavoratore
  • Distanza max tra i pioli: 300 mm
  • Carico massimo per scala semplice: 150 kg per operatore
  • Divieto di utilizzo a pioli rotti o mancanti
  • Ispezione visiva prima di ogni utilizzo
  • Non usare come passerella o piano di lavoro stabile
Scale doppie (a libro): Non aprire mai fino in fondo senza fermare i ganci di sicurezza. Non stare a cavalcioni. Verificare apertura stabile prima di salire.

11 · Ponteggi fissi: elementi principali

I ponteggi fissi (metallici a telai prefabbricati o a tubi e giunti) sono disciplinati dagli artt. 131-138 D.Lgs. 81/08 e richiedono un Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (PiMUS):

Art. 136 D.Lgs. 81/08 — PiMUS "Il datore di lavoro provvede affinché il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi [...] siano effettuati sotto la sorveglianza di un preposto, ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione specifica ed adeguata alle operazioni previste."
ElementoRequisito normativo
ParapettoAltezza minima 1 m, traversa intermedia, tavola fermapiede
ImpalcatoSpessore min 4 cm, larghezza min 60 cm, nessun varco > 20 cm
Teli protettiviResistenza minima 2,5 kN/m² (UNI EN 12811)
Distanza dalla strutturaMax 20 cm dal fabbricato
IspezionePrima uso, dopo intemperie, dopo modifiche
Autorizzazione ministeriale: I sistemi di ponteggio prefabbricati richiedono l'autorizzazione ministeriale del costruttore (art. 131) con calcolo e schema di montaggio allegato (libretto del ponteggio).

12 · DPI anticaduta: sistema di arresto caduta

Il sistema di protezione anticaduta (cat. III Reg. UE 2016/425) si compone di più elementi collegati tra loro:

ComponenteNorma ENFunzione
Imbracatura per il corpo interoEN 361Distribuisce le forze di arresto caduta
Cordino con assorbitore di energiaEN 354 + EN 355Connette l'imbracatura al punto di ancoraggio; assorbe l'energia
Retrattore (anticaduta scorrevole)EN 360Si blocca automaticamente in caso di caduta rapida
Dispositivo anticaduta scorrevole su lineaEN 353Si sposta lungo la linea di ancoraggio
Connettori (moschettoni)EN 362Collegano i componenti tra loro
Punto di ancoraggioEN 795Struttura resistente a 10 kN per operatore
Distanza di caduta libera (clearance): Prima di scegliere il cordino, calcolare la distanza minima tra il punto di ancoraggio e l'ostacolo sottostante. Formula: H = distanza ancoraggio + allungamento assorbitore (max 1,75 m) + altezza operatore + margine sicurezza (1 m) = tipicamente 6-7 m.
Addestramento obbligatorio (art. 77 co. 5): I DPI anticaduta (cat. III) richiedono addestramento specifico, documentato e periodicamente rinnovato, per ogni lavoratore che li utilizza.

13 · Carrelli elevatori: formazione operatori

L'utilizzo di carrelli elevatori industriali (muletti) richiede una formazione specifica ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012:

Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 — Formazione operatori Stabilisce i contenuti minimi del corso per operatori di: carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico, PLE con/senza stabilizzatori, gru mobili, gru per autocarro.
AttrezzaturaDurata corsoAggiornamento
Carrelli elevatori industriali12 h (teoria 4h + pratica 8h)Ogni 5 anni (4h)
PLE senza stabilizzatori6 h (teoria 3h + pratica 3h)Ogni 5 anni (4h)
PLE con stabilizzatori10 h (teoria 4h + pratica 6h)Ogni 5 anni (4h)
Gru mobile14 h (teoria 7h + pratica 7h)Ogni 5 anni (4h)
Gru per autocarro12 h (teoria 4h + pratica 8h)Ogni 5 anni (4h)
Attenzione: L'abilitazione all'uso non è trasferibile tra tipi di attrezzatura. Un operatore abilitato ai carrelli non può usare una PLE senza specifica abilitazione aggiuntiva.

14 · Manutenzione: obblighi, registri, scadenze

Il ciclo di manutenzione delle attrezzature comprende:
  • Manutenzione ordinaria: Ispezioni periodiche, lubrificazioni, sostituzione componenti usurati (piano di manutenzione del costruttore)
  • Manutenzione straordinaria: Interventi correttivi dopo guasti o eventi anomali
  • Verifiche periodiche: Obbligatorie per le attrezzature all. VII, svolte da organismi abilitati
  • Check before use: Controllo visivo giornaliero da parte dell'operatore (libretto di bordo)
DocumentoContenutoResponsabile
Registro di manutenzioneData, tipo intervento, parti sostituite, firmaDatore di lavoro / preposto
Verbale verifica periodicaEsito verifica, prescrizioni, prossima scadenzaOrganismo abilitato / INAIL
Libretto di bordoControlli giornalieri operatore, anomalie segnalateOperatore
Dichiarazione di conformitàCE del costruttore (ex Dir. Macchine 2006/42/CE)Costruttore / importatore
Principio fondamentale
Un'attrezzatura con verifica periodica scaduta NON può essere utilizzata. Il datore di lavoro che la mantiene in esercizio viola l'art. 71 co. 11 D.Lgs. 81/08 ed è passibile di sanzione penale.

15 · Riepilogo e verifica apprendimento

I punti chiave della Sessione 5:
  • DPI: 3 categorie (Reg. UE 2016/425) — cat. III richiede addestramento e organismo notificato
  • Obblighi datore: fornitura, formazione, manutenzione, consultazione RLS (artt. 74-79)
  • Scelta DPI: dal DVR ai rischi residui, schede tecniche, marcatura CE e norma EN
  • Verifiche periodiche All. VII: gru, PLE, carrelli — INAIL prima verifica, organismo abilitato le successive
  • LOTO: ogni operatore appone il proprio lucchetto personale — regola imprescindibile
  • Lavori in quota > 2 m: gerarchia collettivo prima di individuale; PiMUS per ponteggi
Domanda di verifica
Un manutentore deve intervenire su una pressa idraulica. Quale procedura di sicurezza deve applicare e quali documenti deve compilare?

Risposta: Procedura LOTO (art. 71 + norme interne): isolamento energia elettrica + pneumatica/idraulica, lucchetto personale con cartellino, scarico pressione residua. Al termine: registro manutenzione con firma. Se la pressa è soggetta a verifica periodica (All. VII), verificare che sia in corso di validità.