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1 · Il Medico Competente: requisiti e nomina
Art. 38 D.Lgs. 81/08 — Requisiti del Medico Competente
Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; autorizzazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. 277/1991; specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale (con 4 anni di attività in qualità di MC documentata entro il 14/09/2013).
Nomina del MC (art. 39 D.Lgs. 81/08):
- Il datore di lavoro nomina il MC per le attività soggette a sorveglianza sanitaria
- Il MC può essere interno (dipendente) o esterno (libero professionista/consulente)
- L'atto di nomina deve specificare: durata, retribuzione, strutture a disposizione
- In caso di impedimento: il DL nomina un sostituto temporaneo
- Il MC non può essere lo stesso soggetto che svolge funzioni di RSPP (conflitto di interesse)
- Il MC partecipa alla valutazione dei rischi e alla programmazione della sorveglianza sanitaria
2 · Sorveglianza sanitaria: quando è obbligatoria
Art. 41 D.Lgs. 81/08 — La sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva Permanente, nonché su richiesta motivata del lavoratore.
Rischi che obbligano alla sorveglianza sanitaria (lista non esaustiva):
- Rumore: esposizione Lex,8h ≥ 80 dB(A) — art. 196
- Vibrazioni: esposizione a VAM o VCI sopra valori d'azione — art. 204
- Agenti chimici pericolosi: esposizione non trascurabile — art. 229
- Agenti cancerogeni e mutageni — art. 242
- Agenti biologici gruppo 3 e 4 — art. 279
- Videoterminali: uso continuativo >20h/settimana — art. 176
- Lavoro notturno: art. 41 D.Lgs. 66/2003
- Movimentazione manuale carichi: se protocollo MC lo prevede
- Radiazioni ionizzanti: D.Lgs. 101/2020
- Campi elettromagnetici: art. 211
3 · Tipi di visita medica: preventiva, periodica, su richiesta
| Tipo di visita | Quando | Finalità |
| Preventiva | Prima dell'assunzione o prima dell'inizio di un'attività con rischi | Accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro specifico cui il lavoratore è destinato |
| Periodica | Secondo le periodicità stabilite nel protocollo sanitario (1-5 anni) | Monitorare nel tempo la salute del lavoratore e l'assenza di patologie correlate al lavoro |
| Su richiesta del lavoratore | Quando il lavoratore ritiene che condizioni di lavoro abbiano compromesso la sua salute | Art. 41 co. 1 lett. c): il MC valuta l'opportunità di accertare l'assenza di controindicazioni |
| In caso di cambio mansione | Prima di assegnare il lavoratore a mansioni diverse che comportano rischi diversi | Accertare l'idoneità alla nuova mansione specifica |
| Al reinserimento | Dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi | Art. 41 co. 2 lett. e-ter): verifica idoneità dopo lungo periodo di assenza |
| Alla cessazione del rapporto | Per esposizioni a rischi specifici (cancerogeni, amianto) | Documentare lo stato di salute finale — art. 229 co. 1 per chimici |
Visita preventiva pre-assuntiva (D.L. 146/2021): La visita preventiva può essere svolta, su richiesta del datore di lavoro, anche prima della stipula del contratto di lavoro, nel rispetto della normativa sulla privacy. Il medico può verificare l'idoneità prima della formazione del contratto.
4 · Giudizi di idoneità: gestione e impatto HR
Art. 41 co. 6 D.Lgs. 81/08 — Giudizi di idoneità
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente.
| Giudizio | Significato operativo | Azione HR/RSPP |
| Idoneo | Nessuna limitazione alla mansione attuale | Nessuna azione |
| Idoneo con prescrizioni | Idoneo alla mansione con alcune condizioni (es. non sollevare pesi >10 kg) | Adeguare il posto di lavoro o l'organizzazione del lavoro rispettando le prescrizioni |
| Idoneo con limitazioni | Idoneo alla mansione ma con esclusione di alcune attività (es. no lavoro notturno) | Pianificare adeguamento turni o mansioni |
| Non idoneo temporaneo | Non idoneo per un periodo determinato (es. recupero post-operatorio) | Allontanamento temporaneo dalla mansione; rivalutazione alla scadenza |
| Non idoneo permanente | Non idoneo definitivamente alla mansione specifica | Tentare adibizione a mansione diversa; se impossibile → procedura legge n. 68/1999 (invalidi) |
Non idoneità permanente e licenziamento: La non idoneità permanente NON autorizza il licenziamento automatico. Il DL deve prima verificare se esistono mansioni equivalenti o inferiori a cui adibire il lavoratore. Solo se ciò è impossibile (da documentare), la non idoneità può essere giusta causa di licenziamento — Cass. Sez. Lav. n. 3318/2022.
5 · Ricorso avverso il giudizio di idoneità (art. 41 co. 9)
Art. 41 co. 9 D.Lgs. 81/08 — Ricorso avverso i giudizi del MC
Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Procedura di ricorso:
- Chi può fare ricorso: il lavoratore o il datore di lavoro (entrambi!)
- Destinatario del ricorso: l'ASL/ATS territorialmente competente — Servizio di Prevenzione
- Termine: 30 giorni dalla comunicazione del giudizio
- L'organo di vigilanza dispone accertamenti aggiuntivi e può:
- → Confermare il giudizio del MC
- → Modificare il giudizio (es. da "non idoneo" a "idoneo con limitazioni")
- → Revocare il giudizio
- Il giudizio dell'organo di vigilanza è definitivo in via amministrativa
Scenario tipico di ricorso
Un lavoratore viene dichiarato non idoneo alla guida di carrelli elevatori per ipertensione non controllata. Il lavoratore ritiene che la propria condizione sia sotto controllo farmacologico e fa ricorso all'ASL entro 30 giorni. L'ASL dispone una visita specialistica presso il proprio poliambulatorio. L'esito: idoneo con limitazione (obbligo di controllo trimestrale della pressione).
6 · Cartella sanitaria e di rischio: contenuto e conservazione
Art. 25 lett. c) e art. 53 D.Lgs. 81/08 — Cartella sanitaria e di rischio
Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. La cartella è conservata presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale.
| Contenuto della cartella sanitaria e di rischio |
| Dati anagrafici del lavoratore |
| Anamnesi lavorativa (tutte le mansioni precedenti e attuali con rischi correlati) |
| Mansione attuale e rischi specifici valutati |
| Esposizioni pregresse a rischi specifici (dati quantitativi se disponibili) |
| Risultati di tutte le visite mediche effettuate |
| Risultati degli accertamenti biologici e strumentali |
| Giudizi di idoneità emessi nel tempo |
| Referti specialistici allegati |
Conservazione:
- Regola generale: 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro
- Esposizioni a cancerogeni/mutageni: 40 anni (art. 243 co. 1)
- Esposizioni ad agenti biologici: 10 anni (art. 280 co. 2)
- Al cessare dell'attività del DL: consegnate all'INAIL
- Copia al lavoratore alla cessazione del rapporto su sua richiesta
7 · Registro esposti cancerogeni e mutageni
Art. 243 D.Lgs. 81/08 — Registro degli esposti a cancerogeni
Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni. Tale registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente. Una copia del registro è consegnata all'INAIL e all'organo di vigilanza competente per territorio. I lavoratori, tramite il medico competente, possono accedere ai dati di cui al registro che li riguardano. Il registro è conservato per almeno quarant'anni dalla cessazione dell'esposizione.
Sostanze cancerogene che richiedono il registro (elenco IARC 1A e 1B):
Amianto, benzene, cromo esavalente (Cr VI), cadmio e suoi composti, arsenico, polveri di legno duro, formaldeide, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), silice cristallina, polveri di cuoio, policlorobifenili (PCB). La lista si aggiorna con le revisioni della Direttiva UE sugli agenti cancerogeni (ultima: Direttiva 2022/431/UE).
Obbligo di comunicazione INAIL: Il datore di lavoro invia all'INAIL e all'organo di vigilanza copia del registro ogni anno (art. 243 co. 3). L'omissione costituisce reato contravvenzionale (arresto o ammenda). L'RSPP deve tenere monitorata questa scadenza nel piano compliance aziendale.
8 · Malattie professionali: denuncia e gestione
Art. 139 DPR 30 giugno 1965, n. 1124 — Denuncia malattie professionali
Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore le malattie professionali da cui siano affetti i dipendenti. La denuncia deve essere fatta entro i termini previsti per i singoli casi, a pena delle sanzioni stabilite dalla presente legge.
| Tipo | Lista tabellare | Denuncia |
| Malattie tabellate | Elencate nel DM 9 aprile 2008 — presunzione legale di origine lavorativa | INAIL entro 5 giorni dalla diagnosi (datore di lavoro) + denuncia ASL medico curante |
| Malattie non tabellate | Non in lista — l'onere della prova (nesso causale) è a carico del lavoratore | Stesse modalità — il lavoratore deve dimostrare l'origine lavorativa |
Principali malattie professionali denunciate in Italia (INAIL 2023):
- 1° posto: malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (dorsopatie, malattie da vibrazione)
- 2° posto: malattie del sistema nervoso (tunneling carpale, neuropatie periferiche)
- 3° posto: tumori (mesotelioma da amianto, tumore polmone da silice)
- In crescita: disturbi psichici da lavoro (stress lavoro-correlato, burnout)
9 · Alcol e droghe sul lavoro: art. 41 co. 4 e categorie a rischio
Art. 41 co. 4 D.Lgs. 81/08 — Accertamenti tossicologici
Nelle condizioni previste dalla normativa vigente, il medico competente può effettuare accertamenti per uso di stupefacenti e alcol. In particolare, le disposizioni dell'articolo 125 del testo unico di cui al DPR 309/1990 si applicano anche ai casi in cui l'assunzione di sostanze stupefacenti possa costituire rischio per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi.
Categorie a rischio per test alcolimetrici e tossicologici:
Accordo Stato-Regioni 30/10/2007 (alcol) e Intesa Stato-Regioni 30/10/2007 (droghe):
• Operatori di macchine per movimentazione terra e sollevamento carichi
• Conducenti professionali (autocarro, bus, treno)
• Addetti alla guida di mezzi di trasporto su rotaia
• Controllori del traffico aereo e marittimo
• Addetti alla produzione/trattamento esplosivi
• Addetti a sistemi di sorveglianza e controllo di impianti nucleari
• Operatori di macchine impianti a pressione
• Gruisti, mulettisti in aziende > 1 dipendente
• Lavoratori con mansioni in quota > 2 m
Procedura accertamento alcol e droghe
Alcol: Il preposto può chiedere al MC di effettuare etilometro in caso di sospetto. Il MC può procedere senza preavviso per le categorie a rischio. Positività: allontanamento immediato dalla mansione + comunicazione al DL (no mansioni sicurezza-correlate fino a revisione idoneità).
Droghe: Test tossicologico urine (screening) → se positivo: conferma con tecnica GC/MS. Il MC informa il DL del giudizio di idoneità (non della sostanza per privacy) → "non idoneo temporaneo" o "non idoneo con prescrizioni".
10 · Epidemiologia occupazionale: dati INAIL e indici SMR
L'epidemiologia occupazionale studia la distribuzione delle malattie e degli infortuni nella popolazione lavorativa e i loro determinanti. L'RSPP usa questi dati per giustificare gli investimenti in prevenzione e per confrontarsi con i benchmark di settore.
| Indicatore | Formula/Fonte | Utilizzo |
| SMR (Standardized Mortality Ratio) | Morti osservati / Morti attesi (pop. generale) × 100 | SMR >100 = eccesso di mortalità nella categoria professionale |
| SIR (Standardized Incidence Ratio) | Casi osservati / Casi attesi × 100 | Eccesso di incidenza di malattia in una categoria |
| Dati INAIL open data | inail.it → Open Data → Infortuni e MP | IF, IG, MP per settore ATECO, regione, dimensione aziendale |
Lettura pratica dei dati INAIL per l'RSPP
Scenario: RSPP di azienda manifatturiera toscana, 120 dipendenti, settore ATECO 25 (fabbricazione prodotti in metallo).
Dati INAIL 2022: IF settore 25 Toscana = 28.4. La mia azienda ha registrato 5 infortuni su 240.000 ore lavorate → IF = (5/240.000) × 1.000.000 = 20.8.
Conclusione: siamo sotto la media regionale di settore. Target per il triennio: IF ≤ 15 (–50% in 3 anni).
11 · Integrazione RSPP — Medico Competente: sinergie operative
Il D.Lgs. 81/08 prevede che RSPP e MC collaborino strettamente nel sistema di prevenzione aziendale. Questa collaborazione è fondamentale per garantire che la valutazione dei rischi sia realmente fondata sui dati di salute dei lavoratori.
Attività che richiedono la collaborazione RSPP-MC:
- Valutazione dei rischi (DVR): Il MC partecipa alla valutazione dei rischi per la salute. I dati della sorveglianza sanitaria alimentano il DVR (es. se emergono patologie correlate, il DVR va riesaminato)
- Protocollo sanitario: L'RSPP fornisce al MC i dati di esposizione ai rischi (misure fonometriche, dati chimici) che il MC usa per definire le periodicità e i tipi di accertamento
- Riunione periodica art. 35: RSPP e MC partecipano insieme — il MC presenta i dati anonimi aggregati di sorveglianza sanitaria
- Giudizi di non idoneità: L'RSPP collabora con HR per individuare mansioni alternative compatibili con i giudizi emessi dal MC
- Infortuni e near miss: L'analisi congiunta RSPP-MC delle cause consente di identificare sia i fattori di rischio tecnico-organizzativo che quelli di salute individuale
Segreto professionale del MC: Il MC non può comunicare al DL né all'RSPP la diagnosi del lavoratore. Può comunicare SOLO il giudizio di idoneità. Qualsiasi altra comunicazione viola il segreto professionale ex art. 622 c.p. e il GDPR.
12 · Riepilogo e verifica — Sessione 5
I punti chiave della Sessione 5 — Sorveglianza sanitaria:
- MC: requisiti art. 38, nomina da parte del DL, non coincide con RSPP
- Sorveglianza sanitaria obbligatoria per rischi specifici valutati nel DVR
- Visite: preventiva, periodica, su richiesta, cambio mansione, reinserimento, cessazione
- Giudizi: idoneo / idoneo con prescrizioni-limitazioni / non idoneo temporaneo / non idoneo permanente
- Ricorso art. 41 co. 9: entro 30 giorni all'ASL — sia lavoratore che DL possono ricorrere
- Cartella sanitaria: 10 anni (regola generale), 40 anni per cancerogeni
- Registro esposti cancerogeni: 40 anni, copia INAIL e Ispettorato ogni anno
- Alcol e droghe: categorie a rischio previste da Accordo SR 2007; procedura specifica
- Il MC comunica solo il giudizio di idoneità, mai la diagnosi (segreto professionale)
Domanda di verifica
Un saldatore esposto a cromo esavalente (Cr VI) viene dichiarato "idoneo con prescrizioni: non superare 2 ore consecutive di saldatura senza pausa di almeno 30 minuti". Il capo reparto, per rispettare le scadenze produttive, ignora la prescrizione. Chi risponde e come?
Risposta: Il capo reparto (preposto) viola il giudizio del MC ignorando la prescrizione → responsabilità art. 20/19 D.Lgs. 81/08 (preposto che non fa rispettare le misure di sicurezza). Il DL è responsabile solidale per non aver vigilato. Il saldatore, se manifesta patologie, può denunciare malattia professionale da Cr VI (cancerogeno IARC 1A). L'RSPP che viene a conoscenza della situazione ha il dovere di segnalare al DL l'inadempienza.