Prima della legge 215 del 2021 il datore di lavoro era tenuto a formarsi solo se svolgeva direttamente i compiti del servizio di prevenzione. Oggi l'articolo 37, comma 7, impone a ogni datore di lavoro una formazione adeguata e specifica, e l'Accordo del 2025 ne ha definito il percorso: 16 ore, con aggiornamento di 6 ore ogni cinque anni, erogabile in presenza, in videoconferenza sincrona o in e-learning. Per i datori di lavoro di imprese affidatarie che operano nei cantieri è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore.
I datori di lavoro già in carica alla data di entrata in vigore dell'Accordo devono completare il corso entro ventiquattro mesi, quindi entro il 24 maggio 2027. Il percorso si concentra su ciò che solo il datore di lavoro può fare: gli obblighi indelegabili della valutazione dei rischi con elaborazione del documento e della designazione del responsabile del servizio, la scelta dei collaboratori, la delega di funzioni e i suoi limiti, l'allocazione delle risorse, il controllo sul sistema.
Nelle società con più amministratori occorre prima identificare correttamente chi è datore di lavoro ai fini della sicurezza, spesso attraverso una delibera del consiglio di amministrazione. Nelle piccole imprese il corso è un'occasione importante: molti titolari scoprono qui che il DVR acquistato a pacchetto, mai letto, porta la loro firma e le loro responsabilità. Il RSPP può aiutare preparando una sintesi dei rischi aziendali da discutere con il datore di lavoro dopo il corso.