L'orientamento consolidato della Quarta Sezione può essere sintetizzato così: il RSPP, pur privo di poteri decisionali, può essere chiamato a rispondere, in concorso con il datore di lavoro, dell'evento dannoso derivato da una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, quando l'omessa segnalazione abbia contribuito a determinare l'evento. Si presume, in questo ragionamento, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione da parte del datore delle iniziative idonee a neutralizzare il rischio.
La responsabilità del RSPP non deriva da una posizione di garanzia originaria verso i lavoratori, ma dall'inadempimento colposo dei compiti professionali assunti. Il titolo è la colpa per negligenza, imperizia o imprudenza nell'esecuzione della prestazione di consulenza, che si inserisce nella catena causale come concausa ai sensi dell'art. 41 c.p. In molte sentenze la condanna del RSPP accompagna quella del datore di lavoro, non la sostituisce.
Tre condotte ricorrono nelle condanne: l'omessa individuazione di un rischio presente e riconoscibile con la diligenza professionale, l'errata valutazione che porta a sottostimarlo, l'indicazione di misure inadeguate. Un corollario importante: la presunzione che il datore avrebbe agito è superabile. Se risulta che il datore, già consapevole del rischio per altre vie, aveva deciso di non intervenire, la mancata segnalazione del consulente perde rilievo causale, perché l'informazione non avrebbe cambiato la decisione.