Prima della riforma il datore di lavoro era obbligato a formarsi solo quando svolgeva direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione. La L. 215/2021 ha modificato l'art. 37 prevedendo che il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevano un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza. La formazione del datore di lavoro diventa così un obbligo generale, indipendente dall'assunzione del ruolo di RSPP.
La stessa legge ha affidato alla Conferenza Stato-Regioni il compito di adottare un accordo unico che accorpasse e rivedesse gli accordi precedenti, individuando durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria. Il termine originario previsto dalla norma è stato ampiamente superato: l'accordo è arrivato solo il 17 aprile 2025, con l'introduzione di un corso specifico per il datore di lavoro, distinto da quello per il datore che svolge i compiti di RSPP.
Per il RSPP aziendale si apre un ruolo di consulenza delicato. Il datore di lavoro di una media impresa spesso considera la sicurezza delegabile in toto al servizio di prevenzione; doverla studiare in prima persona può essere vissuto come un onere. È il momento giusto per usare la formazione come leva: far emergere in aula le responsabilità indelegabili, i costi della non sicurezza e il valore del DVR come strumento gestionale. Durate, scadenze e regime transitorio sono trattati nel blocco dedicato all'Accordo.