L'Accordo considera la videoconferenza sincrona equivalente alla formazione in presenza, purché siano rispettati specifici requisiti tecnici e organizzativi. La distinzione rispetto all'e-learning è netta: in videoconferenza docente e partecipanti sono collegati nello stesso momento e interagiscono in tempo reale, mentre nell'e-learning il partecipante fruisce contenuti predisposti, nei tempi che preferisce.
La piattaforma deve garantire l'accesso riservato ai soli iscritti, la registrazione automatica delle presenze con orari di ingresso e uscita e rilevazione degli abbandoni, la possibilità di interazione tramite audio, video e chat, un'area per la condivisione dei materiali e la suddivisione in sottogruppi per esercitazioni. La frequenza minima del 90 per cento si calcola sui tempi di connessione effettivamente tracciati, e i dati vanno conservati come parte della documentazione del corso.
Rimangono escluse le parti pratiche, che per loro natura richiedono la presenza fisica. Un corso per addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili può svolgere in videoconferenza i moduli giuridico e tecnico, ma la prova pratica sulla macchina avviene in campo. Per le aziende con più sedi, ad esempio una catena logistica con magazzini in diverse Regioni, la videoconferenza permette di formare insieme i preposti di tutti i siti, a condizione che ciascuno sia collegato singolarmente e non da una sala comune davanti a un unico schermo.