Aggiornamento RSPP · Blocco 6/10 (20–24 h) · Slide 25/50

Formazione dei somministrati: ripartizione tra agenzia e utilizzatore

L'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 81/2015 prevede che il somministratore informi i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li formi e addestri all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività per la quale vengono assunti, in conformità al D.Lgs. 81/08. Le parti possono però stabilire nel contratto di somministrazione che a questo obbligo provveda l'azienda utilizzatrice. Lo stesso comma stabilisce che l'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto per legge nei confronti dei propri dipendenti.

Nella prassi le agenzie erogano la formazione generale e talvolta parte di quella specifica, con contenuti standard. Resta all'utilizzatore la formazione specifica effettiva sui rischi del proprio reparto, l'addestramento pratico sulle macchine e le procedure del sito, che nessuna agenzia può conoscere. Il contratto commerciale dovrebbe indicare chiaramente quale parte spetta a chi, con quali tempi e con quale documentazione da scambiare.

Una criticità ricorrente riguarda la formazione svolta prima della missione per una generica classe di rischio che non corrisponde a quella del settore dell'utilizzatore: un lavoratore formato per il rischio basso viene assegnato a un magazzino o a un reparto produttivo classificato a rischio alto. Il RSPP deve verificare la coerenza tra classe di rischio dell'azienda secondo l'Accordo Stato-Regioni e attestato posseduto, e completare la formazione prima dell'inizio dell'attività operativa, non nei giorni successivi.