Modulo B comune · Blocco 12/12 (44–48 h) · Slide 13/50

Costi della sicurezza: stima analitica e divieto di ribasso

Il punto 4 dell'Allegato XV definisce quali costi della sicurezza vanno stimati nel PSC per tutta la durata delle lavorazioni previste: gli apprestamenti previsti nel piano, come ponteggi, parapetti, recinzioni, baraccamenti; le misure preventive e protettive e i DPI eventualmente previsti per lavorazioni interferenti; gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio e di evacuazione fumi; i mezzi e servizi di protezione collettiva; le procedure previste per specifici motivi di sicurezza; gli interventi per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; le misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti e attrezzature.

La stima deve essere congrua, analitica per singole voci, a corpo o a misura, riferita a elenchi prezzi standard o specializzati oppure basata su prezzi di mercato. Questi costi non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese, e l'impresa affidataria deve corrisponderli alle esecutrici senza alcun ribasso.

Va distinta un'altra voce: i costi della sicurezza aziendali, cioè quelli che ogni impresa sostiene per adempiere ai propri obblighi generali, come formazione, sorveglianza sanitaria e DPI ordinari. Sono compresi nel prezzo offerto e il committente pubblico ne verifica la congruità. Una stima dei costi del PSC calcolata come percentuale forfettaria dell'importo lavori è un errore classico e non rispetta la richiesta di analiticità.