Quando il cantiere si apre all'interno di uno stabilimento produttivo, il datore di lavoro dello stabilimento assume il ruolo di committente ma resta anche datore di lavoro dei propri dipendenti, che continuano a lavorare a pochi metri dalle recinzioni. Il Titolo IV regola i rapporti tra committente, coordinatori e imprese; l'articolo 26 e il DVR aziendale continuano a regolare la tutela dei lavoratori dello stabilimento e la gestione degli altri appalti non edili presenti in contemporanea.
Il punto di contatto sono le interferenze tra cantiere e attività produttiva. Il PSC deve considerare i rischi derivanti dall'area circostante, quindi il CSP ha bisogno di informazioni che solo lo stabilimento possiede: zone classificate ATEX, tubazioni di gas tecnici, carroponti che sorvolano l'area, flussi dei carrelli, orari di turno, sistemi di allarme e punti di raccolta. Simmetricamente, il RSPP deve aggiornare la valutazione dei rischi dei reparti adiacenti, per esempio per polveri da demolizione, rumore di martelli demolitori, deviazioni dei percorsi pedonali, uscite di emergenza temporaneamente ridotte.
Un errore tipico è lasciare che il cantiere usi le regole interne di accesso pensate per i visitatori, oppure che le imprese edili ignorino il sistema dei permessi di lavoro dello stabilimento. Le due logiche vanno integrate: il PSC può richiamare espressamente il permesso per lavori a caldo o per l'ingresso in aree classificate, rendendolo vincolante anche per le imprese.