Modulo B comune · Blocco 2/12 (4–8 h) · Slide 25/50

Verifica dell'idoneità tecnico-professionale in pratica

L'articolo 26, comma 1, lettera a), impone al datore di lavoro committente di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare. Fino all'emanazione del sistema di qualificazione previsto dalla legge, la verifica si esegue almeno attraverso due documenti: il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e l'autocertificazione dell'impresa o del lavoratore autonomo del possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000.

Questo è il minimo legale, ma il verbo usato dalla norma è verificare, non raccogliere. Una visura camerale con oggetto sociale «commercio di articoli per la casa» non dimostra l'idoneità a eseguire lavori elettrici in cabina di media tensione. La prima verifica, banale ma spesso omessa, è proprio la coerenza tra attività dichiarata e lavoro richiesto. La seconda è la proporzione: un'impresa con un solo dipendente difficilmente può garantire tre squadre in turno per una fermata di impianto.

Per gli appalti ricadenti nel Titolo IV la verifica segue invece l'Allegato XVII, più dettagliato, che sarà trattato nel blocco dedicato ai cantieri. In ambito non edile, molte aziende adottano comunque un questionario di qualifica che richiede, oltre ai due documenti minimi, informazioni sull'organizzazione della sicurezza dell'impresa. Il committente che affida lavori a un'impresa palesemente inadeguata può rispondere per colpa nella scelta, anche se ha in archivio tutta la carta formalmente richiesta.