Pur rinviando all'aggiornamento per l'analisi delle nuove tecnologie, è utile conoscere i cambiamenti strutturali del regolamento. Il vecchio Allegato IV viene sostituito dall'Allegato I, diviso in due parti: la parte A elenca un numero ristretto di macchine e prodotti ad alto rischio, tra cui i componenti di sicurezza con comportamento completamente o parzialmente autoevolutivo basato sull'apprendimento automatico, per i quali la valutazione della conformità richiede sempre l'intervento di un organismo notificato; la parte B elenca le altre categorie per cui è possibile il controllo interno se sono applicate integralmente le norme armonizzate.
I requisiti essenziali, ora nell'Allegato III, vengono aggiornati con l'introduzione della protezione contro la corruzione, cioè contro manomissioni dolose o accidentali tramite collegamenti informatici, del requisito di tracciare gli interventi sul software che incide sulla sicurezza e di considerazioni specifiche per i rischi psicologici nell'interazione tra uomo e macchina collaborativa.
Le istruzioni potranno essere fornite in formato digitale, ma il fabbricante dovrà consegnarle in forma cartacea gratuitamente se l'acquirente lo richiede al momento dell'acquisto. Infine viene introdotta in modo esplicito la nozione di modifica sostanziale: chi modifica sostanzialmente una macchina dopo la sua immissione sul mercato è considerato fabbricante, con tutti gli obblighi che ne derivano. Le implicazioni operative di questa regola saranno il tema della prossima slide.