Il Regolamento CE 1907/2006, REACH, sigla di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, è in vigore dal 1° giugno 2007 e ha rovesciato l'onere della prova: non sono più le autorità a dover dimostrare la pericolosità di una sostanza, ma chi la fabbrica o la importa a doverne conoscere le proprietà e garantirne l'uso sicuro. L'agenzia di riferimento è l'ECHA, con sede a Helsinki.
Il principio cardine è riassunto nella formula «no data, no market»: le sostanze fabbricate o importate nell'Unione in quantità pari o superiore a una tonnellata all'anno per soggetto devono essere registrate, altrimenti non possono essere immesse sul mercato. La registrazione richiede un fascicolo tecnico con dati sulle proprietà, crescenti con il tonnellaggio. Sopra le dieci tonnellate all'anno è richiesta anche una relazione sulla sicurezza chimica, che comprende la valutazione dei pericoli, la derivazione dei livelli senza effetto e, per le sostanze pericolose, gli scenari di esposizione per ogni uso identificato.
La fase di valutazione permette all'ECHA e agli Stati membri di verificare la conformità dei fascicoli e di approfondire le sostanze che destano preoccupazione. Per un'azienda manifatturiera comune, REACH non significa quasi mai registrare, ma ricevere informazioni migliori: schede di dati di sicurezza più complete, con numero di registrazione, valori DNEL e scenari di esposizione. L'impresa che utilizza le sostanze ha però precisi obblighi di verifica e di comunicazione, che vedremo nella prossima slide.