Modulo C (RSPP) · Blocco 2/6 (4–8 h) · Slide 25/50

Mobbing e ordinamento italiano: come si costruisce la tutela

In Italia non esiste una legge nazionale che definisca il mobbing. Alcune leggi regionali avevano tentato di disciplinarlo, ma la materia è stata ricondotta alla competenza statale. La tutela si fonda quindi su principi generali: l'art. 32 della Costituzione sul diritto alla salute, l'art. 41 che vieta l'iniziativa economica in contrasto con la dignità umana, l'art. 2087 del codice civile sulla tutela della personalità morale, l'art. 2103 sulle mansioni, le norme sul risarcimento del danno.

La giurisprudenza di legittimità ha individuato, con orientamento consolidato, gli elementi costitutivi della condotta mobbizzante: una pluralità di comportamenti di carattere persecutorio, anche leciti se considerati singolarmente, posti in essere in modo sistematico e prolungato; un danno alla salute, alla personalità o alla dignità del lavoratore; il nesso causale tra condotte e danno; l'intento persecutorio che unifica i singoli comportamenti. La prova è a carico del lavoratore, e la mancanza dell'intento unificante porta spesso al rigetto delle domande qualificate come mobbing.

Sul piano assicurativo l'INAIL aveva emanato nel 2003 una circolare sui disturbi psichici da costrittività organizzativa, poi annullata dal giudice amministrativo. Resta possibile, con onere di prova a carico del lavoratore, il riconoscimento come malattia professionale non tabellata di disturbi psichici causati dall'organizzazione del lavoro. Per l'azienda il messaggio è chiaro: l'assenza di una legge specifica non riduce la responsabilità.