B-SP1 Agricoltura, silvicoltura e zootecnica · Blocco 3/4 (8–12 h) · Slide 25/50

Sorveglianza sanitaria degli esposti ai fitosanitari

Quando la valutazione conclude che il rischio non è irrilevante per la salute, l'art. 229 del D.Lgs. 81/08 impone la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi classificati come tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per la riproduzione o per organi bersaglio. La visita va eseguita prima di adibire il lavoratore alla mansione, periodicamente con cadenza stabilita dal medico competente e alla cessazione del rapporto.

Il protocollo è definito dal medico competente sulla base dei prodotti effettivamente utilizzati: può comprendere esame clinico con attenzione a cute e apparato respiratorio, accertamenti di funzionalità epatica e renale, e per gli inibitori delle colinesterasi la determinazione dell'attività enzimatica, idealmente con un valore basale fuori stagione e controlli durante il periodo di trattamento. Per questo il medico ha bisogno dell'elenco dei prodotti e del calendario dei trattamenti, che il registro aziendale permette di fornire.

Il medico competente valuta anche le condizioni individuali di maggiore suscettibilità: dermatiti o allergie preesistenti, malattie respiratorie, gravidanza e allattamento, per le quali il D.Lgs. 151/2001 vieta l'adibizione a lavori con esposizione ad agenti pericolosi indicati dalla normativa. Gli esiti si traducono in un giudizio di idoneità che può prevedere limitazioni, ad esempio esclusione dalla fase di miscelazione, di cui il datore di lavoro deve tenere conto nell'organizzazione dei turni di trattamento.