B-SP2 Pesca · Blocco 1/3 (0–4 h) · Slide 13/50

Il D.Lgs. 298/1999: recepimento italiano della 93/103/CE

Con il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298, l'Italia ha recepito la Direttiva 93/103/CE. Il decreto ne riprende la logica: definisce le navi da pesca soggette, gli obblighi dell'armatore e del comandante, i requisiti tecnici minimi per le unità nuove e per quelle esistenti, l'informazione, la formazione e la consultazione dei lavoratori, e prevede il relativo apparato sanzionatorio. I requisiti tecnici sono contenuti negli allegati, che ricalcano quelli della direttiva.

Nel sistema italiano il D.Lgs. 298/99 non vive isolato. Si integra con il D.Lgs. 271/99, che detta la disciplina generale della sicurezza dei lavoratori marittimi, e con le norme sulla sicurezza della navigazione, in particolare il regolamento approvato con DPR 435/1991, che governa visite, ispezioni e certificazioni delle unità. Le verifiche tecniche sulla nave sono svolte dall'Autorità marittima o, per suo conto, da organismi riconosciuti di classificazione.

Un errore frequente di chi proviene dal mondo industriale è leggere il D.Lgs. 298/99 come una semplice lista di requisiti costruttivi, di competenza esclusiva di cantiere e registro di classifica. In realtà molti requisiti sono gestionali: mantenimento in efficienza, eliminazione dei difetti, registrazione degli eventi, formazione specifica del comandante. Il RSPP non certifica la nave, ma verifica che l'organizzazione dell'armatore sia in grado di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza che i certificati fotografano in un momento preciso.