B-SP2 Pesca · Blocco 1/3 (0–4 h) · Slide 25/50

Certificazione di sicurezza della nave e DPR 435/1991

La sicurezza tecnica dell'unità è regolata dal regolamento per la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, approvato con DPR 435/1991, e dalle disposizioni collegate. Il sistema prevede visite iniziali prima dell'entrata in esercizio, visite periodiche e visite occasionali dopo avarie, sinistri o modifiche importanti, eseguite dall'Autorità marittima o da organismi riconosciuti. L'esito si traduce nei certificati e nelle annotazioni di sicurezza che l'unità deve avere a bordo in corso di validità, insieme alle informazioni sulla stabilità e all'elenco delle dotazioni prescritte.

Questi documenti attestano che, al momento della visita, scafo, macchine, impianti, mezzi di salvataggio e antincendio rispondevano ai requisiti. Non dicono nulla, invece, su come il lavoro viene organizzato tra una visita e l'altra, su chi sa usare le dotazioni, su come si svolge la salpata con mare formato. È qui che la valutazione dei rischi lavorativi si aggiunge alla certificazione, senza duplicarla.

Nel sopralluogo il RSPP verifica la validità dei certificati e annota le scadenze, ma soprattutto controlla la coerenza tra documenti e realtà: l'attrezzatura di pesca installata è quella considerata nella documentazione di stabilità? Sono stati aggiunti verricelli, tamburi avvolgirete o sovrastrutture? Le zattere e i giubbotti a bordo corrispondono per numero all'equipaggio effettivo? Ogni discrepanza va segnalata all'armatore per iscritto, perché può avere riflessi diretti sulla sicurezza della navigazione.