Aggiornamento – Schede pratiche · 40/40

Consultare l'RLS in una cooperativa di ristorazione collettiva

Una cooperativa che gestisce le mense di quindici scuole, con centoventi addetti tra cuoche, aiuto cuoche e addette alla distribuzione, deve introdurre nuovi carrelli termici e una nuova organizzazione del lavoro nei centri cottura. La direzione ha già scelto fornitori e turni, e informa l'RLS a cose fatte. Il rappresentante protesta per non essere stato consultato e minaccia di rivolgersi all'organo di vigilanza.

L'articolo 50 attribuisce all'RLS il diritto di essere consultato preventivamente e tempestivamente sulla valutazione dei rischi, sull'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione, sulla designazione degli addetti alle emergenze e sull'organizzazione della formazione. L'RLS ha accesso ai luoghi di lavoro e, secondo l'articolo 18, deve ricevere copia del DVR se la richiede. Una consultazione fatta dopo le decisioni non soddisfa il requisito di essere preventiva.

L'ASPP suggerisce alla direzione di riaprire il confronto, presentando all'RLS le caratteristiche dei carrelli e i nuovi turni, prima della firma definitiva degli ordini. Organizza con lui un sopralluogo in due centri cottura per verificare spazi, percorsi e pesi da movimentare. Le osservazioni raccolte portano a scegliere carrelli con ruote più grandi e a modificare un turno. Il verbale di consultazione viene firmato da entrambe le parti, e le responsabili dei centri cottura, come preposte, ricevono istruzioni sulle nuove modalità.

Quali vantaggi concreti può ottenere un'azienda dal coinvolgimento dell'RLS fin dall'inizio, oltre al semplice rispetto di un obbligo?