Aggiornamento – Schede pratiche · 39/40

Dopo l'infortunio: comunicazioni e analisi nella raccolta rifiuti

Un operatore ecologico di un'azienda di raccolta rifiuti con centocinquanta dipendenti si ferisce a una gamba scendendo dal predellino posteriore del compattatore in movimento. Il pronto soccorso prescrive dieci giorni di prognosi. Il capo zona chiama l'ASPP per sapere chi debba fare che cosa, e la direzione chiede soprattutto di evitare che il fatto si ripeta.

Il datore di lavoro deve denunciare all'INAIL gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni entro due giorni dalla ricezione del certificato medico, come prevede il decreto del Presidente della Repubblica 1124 del 1965. L'articolo 18 impone inoltre la comunicazione a fini statistici e informativi degli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Il registro infortuni cartaceo è stato abolito, ma l'analisi dell'evento resta indispensabile, e l'articolo 29 chiede di rielaborare la valutazione dopo infortuni significativi.

L'ASPP raccoglie subito le informazioni utili alla denuncia e verifica che l'ufficio del personale la trasmetta nei termini. Poi intervista l'operatore e i colleghi, ricostruisce la dinamica e scopre che la discesa in movimento era una prassi diffusa per rispettare i tempi del giro. Propone di ripianificare i percorsi, introdurre un sistema che impedisca il movimento del mezzo con l'operatore sul predellino e richiamare la regola a inizio turno. Il capo zona, come preposto, vigila sul rispetto della procedura.

Se la discesa in movimento era una prassi diffusa, quale misura organizzativa può davvero eliminarla, oltre al richiamo disciplinare?