Una società di trasporti con centro di smistamento e cinquanta addetti ha un capannone con copertura in cemento amianto risalente agli anni Settanta. Dopo una grandinata alcune lastre appaiono incrinate e il responsabile tecnico chiede a un manutentore interno di salire sul tetto per sostituirle con pannelli nuovi, senza ulteriori verifiche.
Il Capo III del Titolo IX disciplina la protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto. L'articolo 256 riserva i lavori di demolizione o rimozione alle imprese abilitate e richiede un piano di lavoro da inviare all'organo di vigilanza prima dell'inizio. Per i materiali in opera, il DM 6 settembre 1994 fornisce criteri per valutare lo stato di conservazione e scegliere tra rimozione, incapsulamento e confinamento. Salire su una copertura in fibrocemento espone inoltre al rischio di sfondamento, regolato dal Titolo IV.
L'RSPP blocca l'intervento e incarica un tecnico qualificato di valutare lo stato della copertura con i criteri previsti. Il datore di lavoro nomina un responsabile per la gestione del rischio amianto, come richiesto per i materiali in opera, e affida la bonifica a un'impresa iscritta all'Albo gestori ambientali nella categoria specifica. Durante i lavori il magazzino sottostante viene interdetto e il capoturno, quale preposto, sorveglia che nessuno acceda all'area delimitata, mentre gli altri lavoratori ricevono un'informazione puntuale.
Un caso da sviscerare: quale scelta tra rimozione, incapsulamento e confinamento risulterebbe più sostenibile per un'azienda che pianifica di trasferirsi tra pochi anni?