Un'azienda che stampa componenti plastici per l'automotive, settanta dipendenti, ha collegato a una pressa a iniezione esistente un robot di asservimento e un nastro di uscita, realizzando l'integrazione con un fornitore locale. Nessuno ha valutato se la modifica abbia introdotto nuovi pericoli, e le protezioni perimetrali lasciano un varco tra robot e nastro.
L'articolo 70 del D.Lgs. 81/08 richiede che le attrezzature messe a disposizione siano conformi alle disposizioni di prodotto, e l'articolo 71 impone di sceglierle e mantenerle adeguate. Quando una modifica altera funzioni o prestazioni in modo da introdurre nuovi rischi, si può configurare una modifica sostanziale che rende chi la esegue responsabile come fabbricante dell'insieme. Il nuovo Regolamento macchine dell'Unione Europea 2023/1230, applicabile dal gennaio 2027, chiarisce la nozione di modifica sostanziale e va considerato fin da ora nei progetti.
L'RSPP coinvolge un tecnico esperto di sicurezza delle macchine per analizzare i rischi dell'insieme, seguendo i principi della norma armonizzata generale sulla valutazione dei rischi del macchinario. Il datore di lavoro fa chiudere il varco con ripari interbloccati e chiede al fornitore la documentazione tecnica dell'integrazione. Il capoturno, quale preposto, vieta l'uso della linea fino al collaudo, e il documento di valutazione viene aggiornato secondo l'articolo 29, comma 3.
Per stimolare il dibattito: chi dovrebbe, a vostro giudizio, valutare in azienda se un intervento su una macchina esistente è o non è una modifica sostanziale?