Aggiornamento – Schede pratiche · 26/80

Installazione di pannelli fotovoltaici: lavori in quota e linee vita

Un'impresa che installa impianti fotovoltaici, quindici addetti, opera su tetti di capannoni industriali e abitazioni. Le squadre usano imbracature anticaduta proprie, alcune con cordini fuori uso, e spesso si ancorano a elementi di fortuna come tubazioni e camini perché la copertura non ha linee vita. Su un tetto con lucernari non protetti un operaio rischia di cadere all'interno.

Il Capo II del Titolo IV, dall'articolo 107, si applica alle attività svolte a un'altezza superiore a due metri rispetto a un piano stabile. L'articolo 111 privilegia le misure di protezione collettiva su quelle individuali, l'articolo 115 regola i sistemi di protezione contro le cadute. I dispositivi anticaduta sono di terza categoria secondo il Regolamento europeo 2016/425 e l'articolo 77, comma 5, ne impone l'addestramento. Molte Regioni hanno poi norme sulle coperture che obbligano a prevedere ancoraggi permanenti.

L'RSPP introduce un sopralluogo preventivo per ogni cantiere, con scelta delle protezioni collettive quando possibile e di punti di ancoraggio certificati in alternativa. Il datore di lavoro sostituisce le imbracature non idonee, ne cura i controlli periodici e organizza un addestramento pratico con simulazione di recupero. Il caposquadra, preposto, non autorizza la salita finché lucernari e bordi non sono protetti e verifica che ogni operaio sia correttamente vincolato.

Ecco il nodo da sciogliere: chi deve farsi carico del costo delle linee vita, quando la copertura appartiene al cliente e non all'impresa installatrice?