Un ufficio provinciale con ottanta dipendenti occupa un edificio di cinque piani aperto al pubblico. Tra i dipendenti ci sono un collega in carrozzina al terzo piano e una collega con una grave ipoacusia, e ogni giorno arrivano utenti anziani o con difficoltà motorie. Il piano di emergenza prevede solo l'uscita dalle scale e l'uso dell'ascensore vietato, senza indicare come scendano le persone che non possono usare le scale.
Il DM 2 settembre 2021 richiede che la pianificazione dell'emergenza tenga conto delle persone con esigenze speciali, e il DM 3 settembre 2021 inserisce questa presenza tra gli elementi della valutazione del rischio di incendio. Gli articoli 43 e 46 del D.Lgs. 81/08 chiedono misure organizzative adeguate alle caratteristiche dei luoghi e delle persone. Un piano che ignora chi non può camminare o non sente gli allarmi lascia queste persone senza tutela proprio nel momento più critico.
L'RSPP propone, insieme ai diretti interessati, piani individuali di evacuazione per i dipendenti con disabilità, con un collega incaricato e un sostituto. Il datore di lavoro fa realizzare spazi calmi protetti ai piani, segnalatori luminosi negli uffici e nei servizi igienici, e acquista sedie di evacuazione con addestramento specifico. Per gli utenti esterni gli addetti all'emergenza ricevono indicazioni su come accompagnarli negli spazi calmi e comunicare con i soccorritori.
Il nodo da sciogliere: come si coinvolgono le persone con disabilità nella stesura del piano senza farle sentire un problema?