Un'azienda che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale, con trecento dipendenti, decine di impianti di potabilizzazione, pozzi e depuratori, ha un amministratore delegato che è formalmente datore di lavoro. Per anni le responsabilità sono state attribuite con ordini di servizio generici. Dopo un'ispezione, l'amministratore chiede all'RSPP come trasferire in modo valido una parte degli obblighi ai responsabili di area.
L'articolo 16 del D.Lgs. 81/08 ammette la delega di funzioni a condizioni precise: atto scritto con data certa, delegato con professionalità ed esperienza adeguate, attribuzione dei poteri di organizzazione, gestione e controllo, autonomia di spesa, accettazione scritta e adeguata pubblicità. La delega non esclude l'obbligo di vigilanza del delegante sul corretto espletamento. Restano comunque in capo al datore di lavoro, perché indelegabili secondo l'articolo 17, sia la redazione del documento di valutazione dei rischi sia la nomina del responsabile del servizio di prevenzione.
L'RSPP collabora con l'ufficio legale alla redazione di deleghe distinte per ciascun responsabile di area, con budget di spesa definito e procedure per segnalare le esigenze che lo superano. Il datore di lavoro organizza un sistema di vigilanza attraverso report periodici e audit sugli impianti. I responsabili di area, a loro volta, individuano i preposti di impianto e ne curano la formazione e il coordinamento.
Esercizio critico: quali elementi di una delega ne rivelerebbero il carattere solo formale davanti a un giudice?