Un'azienda tessile con centotrenta dipendenti vede rientrare al lavoro un'operatrice di telaio dopo quattro mesi di assenza per un intervento chirurgico alla spalla. Il capo reparto la rimette subito al suo posto, che richiede di sollevare i subbi e cambiare le spole sopra la testa. Dopo due giorni l'operatrice torna dal medico di famiglia con un forte dolore e una nuova prognosi.
L'articolo 41, comma 2, lettera e-ter, del D.Lgs. 81/08 prevede una visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo un'assenza per motivi di salute superiore a sessanta giorni continuativi, per verificare l'idoneità alla mansione. Il medico competente può esprimere un giudizio con prescrizioni o limitazioni temporanee. Il datore di lavoro, secondo l'articolo 18, deve richiedere l'osservanza degli obblighi di sorveglianza sanitaria e non può adibire alla mansione il lavoratore senza il giudizio.
L'RSPP propone una procedura per i rientri: l'ufficio del personale segnala al medico competente ogni assenza superiore a sessanta giorni prima della data di ritorno, e la visita viene programmata in tempo utile. Il datore di lavoro, sulla base del giudizio, prevede un periodo di reinserimento con mansioni ridotte e l'aiuto di un sollevatore per i subbi. Il capo reparto viene informato delle limitazioni e organizza il lavoro in modo che vengano rispettate.
Lascio la parola a voi: quali benefici porta un reinserimento graduale anche all'organizzazione, oltre che alla persona?