Una centrale termoelettrica con cento dipendenti organizza la fermata annuale di manutenzione. In tre settimane entreranno in impianto venticinque imprese esterne, alcune con subappalti a cascata, per un totale di oltre quattrocento lavoratori. Il responsabile della fermata è preoccupato soprattutto dei tempi e delle penali contrattuali.
L'articolo 26 del D.Lgs. 81/08 impone al committente di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese, fornire informazioni sui rischi specifici dell'ambiente, cooperare e coordinare gli interventi. Il comma 8-bis, introdotto nel 2021, obbliga appaltatori e subappaltatori a indicare il personale che svolge la funzione di preposto. Se alcune attività configurano un cantiere temporaneo o mobile, si applicano anche le regole del Titolo IV con la nomina dei coordinatori. La catena di subappalti moltiplica i passaggi in cui le informazioni si perdono.
L'RSPP struttura un percorso di qualifica preventiva delle imprese con documentazione richiesta, colloquio tecnico e accettazione delle regole d'impianto. Prevede un'induzione obbligatoria per ogni lavoratore in ingresso, un sistema di permessi di lavoro per spazi confinati, lavori a caldo e isolamento delle energie, e una riunione di coordinamento quotidiana con i preposti delle imprese. Il datore di lavoro committente mette a disposizione un ufficio di coordinamento, e il responsabile della fermata riceve ogni sera la situazione dei permessi aperti.
Vi chiedo: fino a dove deve spingersi il controllo del committente sulle imprese in subappalto, che non ha scelto direttamente?