Un'impresa di costruzioni con centoventi dipendenti valuta l'acquisto di un sistema di videoanalisi basato sull'intelligenza artificiale, in grado di riconoscere in tempo reale se i lavoratori indossano casco, imbracatura e gilet alta visibilità nei cantieri. Il fornitore propone anche di generare report nominativi per ciascun operaio, utilizzabili a fini disciplinari.
Il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, Regolamento UE 2024/1689, classifica ad alto rischio i sistemi usati per decisioni sui rapporti di lavoro e per monitorare o valutare le prestazioni e il comportamento dei lavoratori, con obblighi specifici per chi li utilizza, tra cui sorveglianza umana e informazione dei lavoratori. Si applicano inoltre l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori sugli impianti audiovisivi, che richiede un accordo sindacale o l'autorizzazione dell'Ispettorato, e la normativa sulla protezione dei dati personali, con la valutazione d'impatto quando il trattamento presenta rischi elevati.
L'RSPP collabora con il responsabile della protezione dei dati e con il consulente del lavoro per definire uno scopo limitato alla prevenzione: segnalazioni immediate al preposto, nessuna sanzione automatica, dati aggregati per l'analisi. Il datore di lavoro avvia il confronto con le rappresentanze sindacali e con l'RLS. I preposti restano responsabili della vigilanza e usano gli avvisi per intervenire subito.
Domanda per la discussione: dove passa il confine tra una tecnologia che aiuta la prevenzione e una che rischia di minare la fiducia dei lavoratori?