Un'azienda di stampaggio di materie plastiche con novanta dipendenti installa un robot collaborativo a fine linea per prelevare i pezzi e comporre i pallet. L'integratore sostiene che, trattandosi di un cobot, non servono protezioni e gli operatori possono lavorare liberamente accanto al braccio. Durante le prime settimane un'operatrice viene urtata alla spalla mentre sistema un cartone.
Il robot da solo è generalmente una quasi macchina: la sicurezza dipende dall'applicazione completa, cioè robot, pinza, pezzi, layout e modalità di collaborazione. La direttiva macchine 2006/42/CE, che il regolamento UE 2023/1230 sostituirà a partire da gennaio 2027, richiede che chi integra il sistema effettui la valutazione dei rischi e la marcatura CE dell'insieme. Le norme ISO 10218 forniscono i requisiti per robot e applicazioni, con indicazioni sui limiti di forza e pressione nel contatto con il corpo umano. Gli articoli 70 e 71 del D.Lgs. 81/08 obbligano il datore di lavoro a mettere a disposizione attrezzature conformi e adatte al lavoro.
L'RSPP chiede all'integratore la documentazione dell'applicazione e la valutazione dei rischi, verifica velocità, forze e aree di lavoro, propone sensori di presenza che riducano la velocità quando l'operatore si avvicina. Il datore di lavoro sospende l'uso collaborativo fino agli adeguamenti. Il capoturno organizza la formazione degli operatori sulle modalità di interazione e sull'arresto di emergenza.
Per riflettere: un robot definito collaborativo dal costruttore rende automaticamente sicura qualsiasi applicazione in cui viene inserito?