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Art. 2087 del codice civile: la norma di chiusura del sistema

L'art. 2087 recita: l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. In poche righe contiene tre criteri che orientano ancora oggi ogni valutazione.

La particolarità del lavoro impone di considerare la specifica attività, non un modello astratto: il rischio di chi salda in un serbatoio non è quello di chi salda all'aperto. L'esperienza richiama ciò che l'azienda e il settore hanno già imparato da infortuni, quasi incidenti e malattie: ignorare un evento già accaduto è difficilmente giustificabile. La tecnica impone di aggiornarsi sulle soluzioni disponibili, secondo il principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile affermato dalla giurisprudenza: se esiste un dispositivo che elimina o riduce il rischio ed è concretamente accessibile, non adottarlo espone a responsabilità anche quando nessuna norma specifica lo prescrive.

Per questo l'art. 2087 viene definito norma di chiusura: copre ciò che le regole puntuali non prevedono. Il riferimento alla personalità morale estende la tutela oltre il corpo, includendo dignità e integrità psichica: su questa base sono state riconosciute responsabilità per vessazioni e condotte persecutorie sul luogo di lavoro. Il RSPP che redige una procedura deve chiedersi non solo se rispetta la norma specifica, ma se rappresenta davvero il meglio ragionevolmente ottenibile.