Modulo A · Blocco 1/7 (0–4 h) · Slide 11/50

Artt. 35 e 41 della Costituzione: lavoro tutelato e impresa limitata

L'art. 35 della Costituzione afferma che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. La formula è ampia di proposito: la protezione non riguarda solo il dipendente a tempo indeterminato della grande fabbrica, ma il somministrato, il collaboratore, l'apprendista, il socio lavoratore di cooperativa. Il D.Lgs. 81/08 traduce questo principio definendo il lavoratore indipendentemente dalla tipologia contrattuale, come si vedrà più avanti.

L'art. 41 riconosce la libertà di iniziativa economica privata, ma ne fissa i confini: non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. I riferimenti espliciti a salute e ambiente sono stati inseriti con la legge costituzionale n. 1 del 2022, che ha rafforzato un orientamento già consolidato nella giurisprudenza costituzionale.

Nella pratica aziendale questo bilanciamento emerge di continuo. Un responsabile di produzione che chiede di rimuovere un riparo per aumentare la cadenza di una linea sta facendo prevalere l'interesse produttivo sulla sicurezza, in contrasto con il limite costituzionale. Un datore di lavoro che rinvia per anni la sostituzione di un carroponte obsoleto per ragioni di bilancio fa la stessa cosa, in modo meno visibile. L'argomento economico è legittimo nella scelta tra soluzioni ugualmente efficaci, non quando abbassa il livello di tutela sotto quanto la tecnica consente.