Modulo A · Blocco 1/7 (0–4 h) · Slide 13/50

Art. 2087: natura contrattuale, prova e risarcimento

L'obbligo dell'art. 2087 entra nel contenuto del contratto di lavoro: la sicurezza è una prestazione che il datore deve al lavoratore insieme alla retribuzione. Da questa natura contrattuale discendono conseguenze processuali rilevanti in caso di causa civile per danni.

Il lavoratore deve provare il danno subito, la nocività dell'ambiente o della lavorazione e il collegamento tra questa e il danno. Spetta poi al datore dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per evitarlo, oppure che l'evento dipende da una causa a lui non imputabile. Non si tratta di responsabilità oggettiva: il datore che prova di aver fatto quanto esigibile non risponde. Ma la prova deve essere documentale e specifica, ed è qui che il lavoro del servizio di prevenzione diventa decisivo: verbali di formazione firmati, registri di manutenzione, evidenze di consegna e sostituzione dei DPI, ordini di servizio, verifiche dei preposti.

Il lavoratore può comunque agire anche a titolo di responsabilità extracontrattuale, in base all'art. 2043, e le due azioni possono concorrere. Il danno risarcibile comprende il danno patrimoniale e quello non patrimoniale, inclusi biologico e morale. Un esempio tipico: un magazziniere sviluppa una patologia lombare dopo anni di movimentazione manuale senza ausili né formazione. In giudizio l'azienda che non sa esibire una valutazione della movimentazione e un piano di intervento difficilmente riuscirà a dimostrare di aver adempiuto.