L'art. 9 della legge 300/1970 stabilisce che i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
La norma contiene due facoltà distinte. La prima è di controllo: verificare che le regole vengano rispettate, segnalare le inadempienze, chiedere spiegazioni. La seconda è propositiva: partecipare all'individuazione di soluzioni migliori. Per la prima volta i lavoratori non erano soltanto beneficiari passivi della tutela, ma soggetti attivi nella sua costruzione.
Per molti anni l'art. 9 restò in parte inattuato, perché non individuava con precisione chi fossero le rappresentanze né con quali strumenti operassero. La risposta arrivò con il recepimento della direttiva quadro: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con diritto di accesso ai luoghi, di consultazione preventiva, di ricevere documentazione e formazione specifica, è l'erede diretto di questa norma. Le attribuzioni dell'RLS sono materia di un altro blocco.
Per il RSPP il messaggio è culturale prima che giuridico: il punto di vista di chi lavora sulla linea è una fonte di informazione sui rischi, spesso più aggiornata di qualunque sopralluogo programmato. Coinvolgere l'RLS fin dalla fase di analisi produce valutazioni più aderenti alla realtà e misure più facilmente accettate.