Per l'INAIL l'infortunio sul lavoro è l'evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui derivi la morte, un'inabilità permanente o un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. Ognuno di questi elementi ha un significato tecnico preciso.
La causa violenta è un fattore che agisce dall'esterno in modo concentrato nel tempo, idealmente entro un turno: un urto, una caduta, uno schiacciamento, ma anche uno sforzo improvviso che provoca una lesione muscolare, l'inalazione acuta di un gas, una scarica elettrica. È questo che distingue l'infortunio dalla malattia professionale, nella quale la causa agisce lentamente e in modo diluito.
L'occasione di lavoro richiede un nesso tra attività lavorativa ed evento, non necessariamente durante la mansione tipica: rientrano gli atti preparatori, gli spostamenti interni allo stabilimento, le trasferte. Il D.Lgs. 38/2000 ha poi codificato l'infortunio in itinere, avvenuto nel normale percorso tra abitazione e luogo di lavoro, con limiti stringenti sull'uso del mezzo privato, ammesso se necessitato, e con esclusione delle deviazioni non giustificate.
Un esempio dalla logistica: un carrellista che, scendendo dal mezzo, appoggia male il piede e si procura una distorsione alla caviglia subisce un infortunio a pieno titolo, anche senza alcun guasto o anomalia. La statistica aziendale deve includerlo, e l'analisi deve chiedersi perché la discesa avvenga in quel modo.