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Prestazioni INAIL e danno biologico dopo il D.Lgs. 38/2000

In caso di inabilità temporanea assoluta l'INAIL eroga un'indennità giornaliera dal quarto giorno successivo all'evento fino alla guarigione clinica, pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera fino al novantesimo giorno e al 75 per cento dal novantunesimo. Il datore di lavoro paga l'intera retribuzione per la giornata dell'infortunio e il 60 per cento per i tre giorni di carenza, salvo condizioni migliori fissate dai contratti collettivi.

La svolta più rilevante degli ultimi decenni è il D.Lgs. 38/2000, che ha introdotto nella tutela INAIL il danno biologico, cioè la lesione dell'integrità psicofisica valutabile in sede medico-legale, indipendente dalla capacità di guadagno. Le menomazioni sotto il 6 per cento non danno diritto a indennizzo; tra il 6 e il 15 per cento è corrisposto un indennizzo in capitale; dal 16 per cento in su spetta una rendita, che comprende anche una quota per le conseguenze patrimoniali. In caso di morte è prevista una rendita ai superstiti.

Il sistema assicurativo, però, non copre tutto il danno che il diritto civile riconosce. La differenza tra quanto il lavoratore avrebbe ottenuto in una causa ordinaria e quanto riceve dall'INAIL prende il nome di danno differenziale e, se ricorre una responsabilità del datore, può essergli richiesta direttamente. A essa si aggiungono le voci non coperte dall'assicurazione, come parte del danno morale. Questo spiega perché la polizza INAIL non elimini l'interesse economico dell'azienda alla prevenzione.