La maggior parte degli illeciti penali previsti dal D.Lgs. 81/08 sono contravvenzioni, cioè reati di pericolo che si consumano con la semplice violazione dell'obbligo, anche se nessuno si è fatto male. Una scala portatile priva di piedini antiscivolo o un quadro elettrico aperto e accessibile integrano già l'illecito, a prescindere dalle conseguenze.
Le sanzioni sono collocate in capi o articoli specifici di ciascun titolo e sono graduate per destinatario: datore di lavoro e dirigente, preposto, lavoratore, medico competente, progettisti, fabbricanti e installatori, committente e coordinatori nei cantieri. Le pene sono l'arresto, l'ammenda oppure l'una in alternativa all'altra; per gli obblighi più gravi del datore di lavoro, come l'omessa valutazione dei rischi o la mancata nomina del responsabile del servizio, è prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda con importi tra i più elevati del decreto. L'art. 306 prevede la rivalutazione periodica degli importi in base agli indici dei prezzi, quindi le cifre riportate in vecchi manuali sono spesso superate.
Un aspetto che sorprende molti corsisti: il Testo Unico non prevede sanzioni penali specifiche a carico del RSPP per le sue attività di consulenza. Questo non lo rende immune, perché può rispondere dei delitti comuni del codice penale se un suo errore tecnico ha contribuito all'evento, tema che sarà sviluppato nei moduli dedicati ai soggetti e alla giurisprudenza.