Quando dalla violazione deriva un evento dannoso entrano in gioco i delitti del codice penale. L'art. 589 punisce l'omicidio colposo e prevede pene aggravate se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'art. 590 punisce le lesioni personali colpose, con pene aumentate quando le lesioni sono gravi o gravissime e derivano da violazione di quelle norme.
La gravità delle lesioni è definita dall'art. 583: sono gravi quelle che determinano una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per oltre quaranta giorni, oppure l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; sono gravissime quelle che provocano, tra l'altro, una malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto o dell'uso di un organo. Le lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche o che causano una malattia professionale sono procedibili d'ufficio: non serve la querela della vittima, e la segnalazione dell'evento avvia automaticamente le indagini.
Due delitti meno noti riguardano direttamente le cautele: l'art. 437 punisce chi omette di collocare o rimuove o danneggia dolosamente impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni, con pena aggravata se ne deriva un disastro o un infortunio; l'art. 451 punisce la stessa omissione quando è colposa. Il caposquadra che fa smontare un dispositivo di blocco per velocizzare un'operazione rischia di ricadere nella prima ipotesi.