Il D.Lgs. 81/08 definisce la norma tecnica come specifica la cui osservanza non è obbligatoria. Questa volontarietà va però capita bene, perché nella pratica le norme tecniche hanno un peso enorme.
Il meccanismo chiave è la presunzione di conformità. Nelle norme di prodotto il legislatore europeo fissa i requisiti essenziali e la Commissione incarica gli organismi europei di elaborare norme che ne definiscano le soluzioni tecniche. Quando i riferimenti di queste norme armonizzate sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il prodotto costruito in conformità ad esse si presume conforme ai requisiti essenziali da esse coperti. Il fabbricante può scegliere altre soluzioni, ma dovrà dimostrare autonomamente di aver raggiunto un livello di sicurezza equivalente. Il quadro della normazione europea è oggi regolato dal Regolamento UE 1025/2012.
Esistono poi casi in cui una legge rende una norma tecnica di fatto vincolante, richiamandola espressamente: il Testo Unico, in diversi titoli speciali, rinvia a norme di buona tecnica per le modalità di misura o per i requisiti di determinati impianti. Infine, anche quando nessuna legge la richiama, una norma tecnica diffusa rappresenta lo stato dell'arte: un giudice che deve stabilire se un datore di lavoro ha adottato le misure suggerite dalla tecnica la utilizzerà quasi certamente come parametro di riferimento. Ignorarla è una scelta che va motivata per iscritto, spiegando quale soluzione alternativa garantisce un livello di protezione almeno equivalente.