L'art. 25-septies è stato inserito nel D.Lgs. 231/01 dalla legge 123/2007 e riformulato dall'art. 300 del D.Lgs. 81/08. Prevede la responsabilità dell'ente per i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Il sistema sanzionatorio è graduato su tre livelli. Per l'omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del Testo Unico, cioè nei casi più gravi di omessa valutazione dei rischi in aziende con lavorazioni particolarmente pericolose, la sanzione pecuniaria è pari a mille quote. Per gli altri casi di omicidio colposo la sanzione va da duecentocinquanta a cinquecento quote. In entrambi i casi si applicano anche sanzioni interdittive per una durata da tre mesi a un anno. Per le lesioni colpose gravi o gravissime la sanzione pecuniaria non supera le duecentocinquanta quote e le interdittive non superano i sei mesi.
Il valore della singola quota è fissato dal giudice entro un intervallo stabilito dal decreto, tenendo conto delle condizioni economiche dell'ente. Le sanzioni interdittive possono consistere nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi, nella sospensione di licenze o autorizzazioni. Per un'impresa che lavora su commesse pubbliche o in subappalto per grandi committenti, l'impatto di un'interdittiva può essere più grave della sanzione pecuniaria stessa.