Modulo A · Blocco 1/7 (0–4 h) · Slide 42/50

I lavoratori minori: D.Lgs. 345/99 e legge 977/67

La tutela dei minori sul lavoro è contenuta nella legge 977 del 1967, profondamente modificata dal D.Lgs. 345/1999 e dal D.Lgs. 262/2000 in attuazione della direttiva europea sulla protezione dei giovani. La legge distingue il bambino, che non ha compiuto quindici anni o è ancora soggetto all'obbligo scolastico, e l'adolescente, tra i quindici e i diciotto anni non più soggetto a tale obbligo. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore a quella in cui cessa l'obbligo di istruzione e comunque non inferiore a sedici anni.

Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi prima di adibire il minore al lavoro, tenendo conto della sua inesperienza, della mancanza di consapevolezza dei rischi e dello sviluppo non ancora completo. Un allegato della legge elenca lavorazioni, processi e agenti vietati agli adolescenti, tra cui l'esposizione a determinati agenti chimici, fisici e biologici, il lavoro su alcune macchine pericolose e in ambienti con rischi elevati; deroghe limitate sono possibili per esigenze didattiche o di formazione professionale, sotto sorveglianza di formatori competenti.

Per gli adolescenti l'orario non può superare otto ore giornaliere e quaranta settimanali, il lavoro notturno è di regola vietato e dopo quattro ore e mezza di lavoro continuativo spetta una pausa. In un'officina che assume un apprendista diciassettenne, il RSPP deve verificare mansione per mansione l'elenco dei lavori vietati, informare anche i genitori sui rischi e definire un affiancamento reale.