Il D.Lgs. 151/2001 è il testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Per la sicurezza sul lavoro contiene un sistema di tutela articolato. L'art. 7 vieta di adibire le lavoratrici in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto al trasporto e sollevamento di pesi e ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri elencati negli allegati A e B. L'art. 11 impone al datore di lavoro di valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare quelli di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro indicati nell'allegato C, e di informare le lavoratrici e i loro rappresentanti sui risultati.
Se la valutazione evidenzia un rischio, l'art. 12 prevede una sequenza precisa: modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro; se non possibile, spostamento ad altra mansione non a rischio, con conservazione della retribuzione; se nemmeno questo è praticabile, comunicazione all'organo di vigilanza competente, che può disporre l'interdizione anticipata dal lavoro. È inoltre vietato adibire le donne al lavoro notturno, dalle 24 alle 6, dall'accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
L'errore più comune è affrontare il tema solo quando una dipendente comunica la gravidanza. La valutazione andrebbe fatta prima, per ogni mansione, così da sapere già quali attività vanno sospese e quali mansioni alternative sono disponibili. In un magazzino, ad esempio, la movimentazione colli e l'uso del carrello vanno subito esclusi.