L'articolo 8 istituisce il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, conosciuto con la sigla SINP. La sua finalità è fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, e per indirizzare le attività di vigilanza attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili.
Al sistema partecipano i Ministeri del lavoro, della salute, dell'interno, le Regioni e le Province autonome e l'INAIL, che ne gestisce la parte tecnologica; vi contribuiscono anche gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico. Il regolamento di funzionamento è stato adottato con decreto interministeriale n. 183 del 2016. I flussi informativi riguardano il quadro produttivo e occupazionale, il quadro dei rischi, il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e lavoratrici, gli interventi di prevenzione delle istituzioni, i dati della vigilanza e i dati sugli infortuni sotto la soglia indennitaria.
Il principio è semplice: per prevenire bisogna conoscere e incrociare i dati. Per l'azienda, il SINP si manifesta soprattutto attraverso gli obblighi di comunicazione telematica all'INAIL, che alimentano il sistema. L'uso operativo delle banche dati infortunistiche e delle comunicazioni di infortunio verrà approfondito nel blocco sull'analisi degli infortuni; qui interessa capire che ogni dato trasmesso dall'azienda entra in un sistema pubblico usato per programmare prevenzione e controlli.