Modulo A · Blocco 2/7 (4–8 h) · Slide 38/50

Articolo 9: INAIL e gli enti pubblici della prevenzione

L'articolo 9 individua gli enti pubblici con compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nella formulazione originaria del 2008 erano tre: ISPESL, l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, organo tecnico-scientifico; INAIL, l'istituto assicuratore; IPSEMA, l'istituto per il settore marittimo. Con il decreto-legge 78 del 2010, convertito dalla legge 122 del 2010, ISPESL e IPSEMA sono stati soppressi e le loro funzioni attribuite all'INAIL, che oggi riunisce in sé assicurazione, ricerca, certificazione e prevenzione.

I compiti dell'INAIL in materia di prevenzione sono molteplici. Svolge attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza, in particolare verso le piccole e medie imprese; promuove la cultura della prevenzione e finanzia progetti di investimento; elabora e raccoglie dati e sviluppa studi e ricerche attraverso il dipartimento che ha ereditato le funzioni dell'ex ISPESL; svolge funzioni di certificazione, omologazione e prima verifica di attrezzature e impianti; partecipa alla gestione del sistema informativo nazionale.

Per il RSPP, l'INAIL è una fonte inesauribile di materiale tecnico gratuito: schede, quaderni di ricerca, linee guida su temi come carrelli elevatori, ambienti confinati, stress lavoro-correlato, rischio chimico, cadute dall'alto. Va ricordato che i documenti INAIL, salvo quando sono richiamati dalla legge, non hanno valore vincolante, ma rappresentano lo stato delle conoscenze tecniche e sono abitualmente considerati dagli organi di vigilanza e dai consulenti tecnici nei procedimenti.