Modulo A · Blocco 3/7 (8–12 h) · Slide 13/50

Art. 19 dopo la L. 215/2021: vigilare, intervenire, interrompere

La Legge 215 del 2021, di conversione del decreto-legge 146 del 2021, ha riscritto in parte l'art. 19 rafforzando il ruolo attivo del preposto. Oggi la lettera a impone di sovrintendere e vigilare sull'osservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali, sull'uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali, e in caso di comportamenti non conformi di intervenire per modificarli fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. Se l'inosservanza persiste o le indicazioni non vengono attuate, il preposto deve interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

La nuova lettera f-bis aggiunge un secondo potere-dovere: in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e comunque segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Restano gli obblighi tradizionali: verificare che solo lavoratori adeguatamente istruiti accedano alle zone a rischio grave e specifico, richiedere l'osservanza delle misure in caso di emergenza, informare i lavoratori esposti a pericolo grave, segnalare le deficienze, frequentare la formazione. La novità sostanziale è che il fermo non è più una facoltà discrezionale: è un intervento dovuto quando la correzione verbale non basta, e il preposto non può subire pregiudizio per averlo esercitato.