Modulo A · Blocco 3/7 (8–12 h) · Slide 23/50

Quando il servizio di prevenzione deve essere interno

Per alcune realtà la legge non lascia scelta. L'art. 31, comma 6, impone l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda nelle aziende industriali soggette agli obblighi di notifica o rapporto di sicurezza per il rischio di incidente rilevante, oggi disciplinato dal D.Lgs. 105 del 2015; nelle centrali termoelettriche; negli impianti e laboratori nucleari; nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

La ratio è evidente: in questi contesti la complessità dei processi o la dimensione dell'organizzazione richiede una presenza continuativa e una conoscenza diretta degli impianti che un consulente saltuario non può garantire. Il servizio interno non esclude il supporto di specialisti esterni per attività particolari, ma il responsabile deve essere parte dell'organizzazione aziendale.

Esempi concreti aiutano a orientarsi. Uno stabilimento metalmeccanico con 230 dipendenti deve avere un SPP interno. Una cava di pietra con 60 addetti, tipica di alcuni distretti estrattivi, ricade nell'obbligo previsto per le industrie estrattive. Una clinica privata con 70 dipendenti tra sanitari e amministrativi rientra nelle strutture di ricovero e cura. Un deposito di oli minerali classificato di soglia inferiore secondo la normativa Seveso, anche se con pochi addetti, è comunque obbligato.