L'art. 32 fissa i requisiti professionali per svolgere le funzioni di responsabile e di addetto del servizio di prevenzione e protezione. Occorre un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. I contenuti, le durate e le modalità dei corsi sono oggi definiti dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha sostituito i precedenti accordi.
Il percorso è modulare. Il Modulo A, comune a RSPP e ASPP, fornisce la base normativa e metodologica; il Modulo B, articolato in una parte comune e in eventuali specializzazioni di settore, riguarda la valutazione e la gestione dei rischi specifici; il Modulo C, riservato al solo RSPP, sviluppa le competenze organizzative, gestionali e relazionali.
Il comma 5 prevede l'esonero dalla frequenza dei moduli A e B per chi possiede determinate lauree, tra cui quelle delle classi di ingegneria civile e ambientale, ingegneria dell'informazione, ingegneria industriale, scienze dell'architettura e scienze e tecniche dell'edilizia, oltre alle lauree delle professioni sanitarie della prevenzione. Resta in ogni caso necessario il Modulo C per chi vuole svolgere il ruolo di responsabile. È bene verificare caso per caso la classe di laurea effettivamente conseguita, perché l'esonero non si estende automaticamente a titoli affini.