Modulo A · Blocco 3/7 (8–12 h) · Slide 26/50

I compiti del servizio di prevenzione nell'art. 33

L'art. 33 descrive ciò che il servizio di prevenzione e protezione fa, e in negativo chiarisce ciò che non fa. Il servizio provvede all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale. Elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure, nonché le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.

Il servizio propone inoltre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori, partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza e alla riunione periodica, e fornisce ai lavoratori le informazioni previste dall'art. 36. I componenti del servizio sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza.

Tutti i verbi della norma sono di natura consultiva: individuare, valutare, elaborare, proporre, partecipare, fornire. Il servizio non ordina, non acquista, non sospende un reparto. Questo non lo rende irrilevante: una proposta scritta di installare barriere fisiche tra la corsia pedonale e la baia di carico, protocollata e rimasta senza risposta, documenta che il rischio era noto e indicato. Il servizio è utilizzato dal datore di lavoro, che deve quindi metterlo in condizione di operare con accesso ai dati, ai reparti e alle persone.