Modulo A · Blocco 3/7 (8–12 h) · Slide 27/50

Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del SPP

L'art. 34 consente al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione nei casi previsti dall'Allegato II, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Le soglie dell'allegato sono: aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori, aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori, aziende della pesca fino a 20 lavoratori, altre aziende fino a 200 lavoratori. La possibilità è esclusa per le realtà elencate all'art. 31, comma 6, per le quali il servizio interno è obbligatorio.

Il datore di lavoro che intende assumere il ruolo deve frequentare corsi di formazione specifici, oggi disciplinati dall'Accordo Stato-Regioni del 2025, con aggiornamento periodico. Il comma 1-bis aggiunge che nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente anche i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione, previa formazione adeguata.

La scelta è frequente nelle piccole imprese: il titolare di una falegnameria con otto dipendenti o di un'agenzia di servizi con quindici impiegati. Il rischio è che il datore di lavoro sottovaluti l'impegno e trasformi la valutazione in un adempimento cartaceo. Quando l'attività si espande, ad esempio con un secondo turno o l'introduzione di un impianto di verniciatura, conviene riconsiderare la scelta e valutare un RSPP con competenze specifiche, interno o esterno.