Modulo A · Blocco 3/7 (8–12 h) · Slide 36/50

Fabbricanti, fornitori e noleggio: artt. 23 e 72

L'art. 23 vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione della conformità, gli stessi devono essere accompagnati dalla documentazione prevista. Anche per fabbricanti e fornitori l'obbligo è proprio e sanzionato dall'art. 57.

Il regime si collega a quello delle direttive di prodotto: la macchina immessa sul mercato deve avere marcatura CE, dichiarazione di conformità e istruzioni in lingua italiana. Il fornitore che rivende una macchina usata non conforme, o il rivenditore di DPI privi di marcatura, viola l'art. 23 anche se non ha mai visto il luogo dove il prodotto sarà usato.

L'art. 72 completa il quadro per i rapporti tra imprese. Chi vende, noleggia o concede in uso attrezzature costruite o messe in servizio prima delle direttive di prodotto deve attestarne la conformità ai requisiti dell'Allegato V. Chi noleggia o concede in uso attrezzature senza operatore deve attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza; il datore di lavoro che le riceve acquisisce e conserva una dichiarazione con i nominativi dei lavoratori incaricati del loro uso, che devono essere formati. È la situazione tipica della piattaforma elevabile noleggiata per una settimana. Gli aspetti tecnici delle attrezzature sono trattati nel Modulo B.