Modulo A · Blocco 3/7 (8–12 h) · Slide 35/50

I progettisti e l'art. 22: la sicurezza nasce sul tavolo

L'art. 22 stabilisce che i progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza al momento delle scelte progettuali e tecniche, e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. Il progettista è quindi titolare di un obbligo proprio, sanzionato penalmente dall'art. 57, indipendentemente dal rapporto di lavoro.

La norma riflette un principio semplice: molti rischi si eliminano a costo quasi nullo in fase di progetto e diventano costosi o impossibili da eliminare dopo. Una scala fissa senza pianerottoli intermedi, un vano tecnico raggiungibile solo attraverso una botola stretta, un impianto di aspirazione progettato senza punti di accesso per la manutenzione dei filtri, una copertura senza ancoraggi permanenti: sono scelte progettuali che costringeranno per decenni i manutentori a esporsi a rischi evitabili.

Il RSPP non è un progettista, ma può e dovrebbe essere coinvolto quando l'azienda progetta un ampliamento, un nuovo layout o l'installazione di una linea. Il suo contributo è chiedere al progettista come verranno eseguite pulizia, manutenzione, carico e scarico, accesso in quota, evacuazione. Un breve verbale di riesame del progetto, firmato da RSPP, ufficio tecnico e produzione, documenta che i principi dell'art. 15 sono stati considerati prima della realizzazione.